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Data: 03/02/2022 06:00:00 - Autore: Marco Sicolo
Il testo dell'articolo 38 Cost.[Torna su]
Articolo 38 Costituzione: "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera." Assistenza e previdenza nell'articolo 38 Costituzione[Torna su]
Lo Stato sociale è quello che si prefigge l'obiettivo di assicurare una vita dignitosa e il benessere – o welfare – dei cittadini e in particolar modo di quei soggetti che si trovino in posizione di debolezza o in stato di bisogno per mancanza di reddito sufficiente. L'articolo in esame traccia la strada per raggiungere il traguardo della sicurezza sociale, sancendo al primo comma il diritto all'assistenza sociale per il cittadino inabile al lavoro e, nel secondo comma, il diritto alla previdenza in ogni ipotesi di impossibilità di lavorare: infortunio e malattia (si pensi ad un istituto come l'Inail), disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia (si pensi al sistema pensionistico, amministrato a livello statale dall'Inps). Tali esigenze vengono soddisfatte attraverso l'erogazione di indennità, pensioni e sussidi che possono essere a carico dello Stato o del datore di lavoro e che possono essere integrate anche dal sistema di previdenza privatistico. Come sottolinea l'ultimo comma dell'art. 38 Cost., l'assistenza privata è libera. Un esempio di intervento statale per assicurare il benessere sociale lo si è avuto in tempi recenti, quando nel periodo della pandemia da Covid sono stati riconosciuti svariati bonus e contributi a fondo perduto in favore di famiglie e lavoratori. Welfare e benessere nell'art. 38 Cost.[Torna su]
Il terzo comma assicura agli inabili al lavoro un congruo percorso educativo e di avviamento professionale. Applicazioni concrete di tale disposizione programmatica si rinvengono negli istituti dell'insegnamento di sostegno in ambito scolastico e nelle quote obbligatorie di riserva di posti di lavoro, che ogni azienda è tenuta a rispettare nel proprio piano di assunzioni (v. legge n. 68 del 1999). Particolare importanza, nell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 38 Costituzione, ha avuto la legge n. 328 del 2000, che dispone che la Repubblica "assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione". |
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