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Data: 24/02/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Divieto conferimento incarichi nella PA soggetti in quiescenza[Torna su]
Il decreto legge n. 95/2012 (sotto allegato), contenente "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" al comma 9 dell'art. 5, dedicato alla riduzione della spesa nella pubbliche amministrazioni, prevede il divieto per le PA "di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza." La norma, non troppo chiara e perfino troppo sintetica, nel corso degli anni è stata chiarita nel suo contenuto da due circolari e da un parere (sotto allegati), al fine di chiarire, in particolare quali sono le attività vietate e quali quelle consentite ai soggetti in quiescenza. Incarichi vietati per lavoratori in quiescenza[Torna su]
La circolare n. 6/2014 interpreta l'art.5, comma 9 del dl n. 95/2012, precisando prima di tutto lo stesso ha subito modifiche per effetto del decreto legge n. 90/2014. Nel provvedimento viene precisato che gli incarichi vietati sono quelli di studio e consulenza, quelli dirigenziali o direttivi e le cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati (a cui si aggiungono quelle che comportano effettivamente poteri di governo, come quelle di presidente, amministratore o componente del consiglio di amministrazione). Sono vietati inoltre gli incarichi dirigenziali, direttivi, di studio o consulenza nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di organi politici. La circolare n. 4/2015 precisa in seguito che agli incarichi che non possono essere attribuiti al personale in quiescenza dalle PA rientrano quelli dirigenziali a chi ha raggiunto il limite di età dei 65 anni. Il divieto contemplato dell'art. 5 comma 9 infine, grazie alle delucidazioni fornite dal parere del 20/07/20202 deve essere interpretato nel senso che lo stesso vale anche per i lavoratori autonomi , in virtù dell'interpretazione fornita sul punto dalla giurisprudenza contabile. Incarichi consentiti ai lavoratori in quiescenza[Torna su]
Sono consentiti, invece, in virtù di quanto chiarito dalla circolare del 2014, tutti gli incarichi che non rientrano nelle categorie vietate, per cui possono essere conferiti incarichi a soggetti che, pur in quiescenza, non superano i limiti di età richiesti per una determinata posizione lavorativa all'interno della PA. Così come sono consentiti quegli incarichi che presuppongono contratti d'opera intellettuale che non comportano funzioni dirigenziali o direttive, le prestazioni d'opera intellettuale come quelle di avvocati e medici che non si concretizzino in attività di studio o consulenza. Consentiti altresì gli incarichi di ricerca, di docenza,nelle commissioni di concorso o di gara, all'interno di organi di controllo come collegi sindacali e comitati di revisori, a condizione che non abbiano natura dirigenziale all'interno dell'amministrazione. I divieti della norma non valgono infine per gli incarichi gratuiti con rimborso delle spese documentate con durata non superiore a 1 anno non prorogabile né rinnovabile. La circolare del 2015 precisa successivamente che possono essere affidati incarichi dirigenziali a soggetti che non hanno compiuto i 65 anni di età e incarichi direttivi (es. direttore scientifico), anche oltre il limite dei 65 anni purché a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno. Consentiti anche gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a soggetti in quiescenza gratuite, con il limite della durata di un anno se si tratta di una carica direttiva o dirigenziale. Ammessi i conferimenti di incarichi come direttori musicali, del coro, del corso di ballo e le docenze anche per attività di insegnamento di alta qualificazione. Nessun divieto infine per la nomina dei componenti degli organi o dei collegi di garanzia come i comitati etici. |
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