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Data: 04/02/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Regolamento per i COA che vogliono creare organismi di mediazione
Il Consiglio Nazionale Forense, con delibera del 21 gennaio 2022 ha approvato il "Regolamento unitario per gli organismi di mediazione forensi costituiti dai Consigli dell'Ordine degli avvocati" in favore dei COA che vogliono creare, anche in forma associata, un organismo di mediazione (d.lgs. n. 28/2010 e del d.m. n. 180/2010) alla luce della valorizzazione delle ADR da parte della recente riforma del processo civile. Imparzialità e competenza del mediatore
Nella premessa del "Regolamento unitario per gli organismi di mediazione forensi costituiti dai consigli dell'ordine degli avvocati" (sotto allegato) la delibera pone l'accento sulla centralità del meccanismo di designazione del mediatore al fine di garantire la totale imparzialità del procedimento e sulla necessità, per alcune materie trattate, di un'elevata competenza del mediatore. A questo fine il Consiglio Nazionale Forense sta predisponendo specifiche linee guida. Regole base del procedimento di mediazione
Il CNF dichiara di avere compiuto delle scelte di fondo nel predisporre il regolamento e di avere di conseguenza previsto delle regole base a cui dovranno attenersi i COA che desiderano creare organismi di mediazione:
- le parti possono prendere parte ai procedimenti di mediazione con il ministero di un difensore e, se non abbienti, possono fare domanda per accedere al patrocinio gratuito;
- la formulazione della proposta conciliativa è subordinata alla richiesta congiunta delle parti e alla valutazione del mediatore;
- la proposta conciliativa spetta solo al mediatore che ha condotto il procedimento, se fosse infatti affidata a un terzo si correrebbe il rischio di affidare la procedura a un soggetto terzo e imparziale e non a un "compositore amichevole";
- l'organismo di mediazione può scegliere di limitare l'attività di mediazione ad alcune delle materie contemplate dal Decreto 28/2010 e a quelle successivamente introdotte da previsioni legislative;
- i mediatori possono essere solo avvocati iscritti all'albo;
- la designazione del mediatore deve avvenire in base a un "meccanismo di rotazione", tenendo conto del valore, della materia e dell'oggetto della controversia e della competenza del mediatore;
- al fine di garantire la competenza del mediatore, è necessario che lo stesso, quando si iscrive al registro dei mediatori, dichiari per quali materie si candida a prestare la propria attività;
- i COA, a parte le regole che riproducono disposizioni legislative, possono modificare tutte le altre disposizioni del regolamento;
- alla luce anche di quanto verificatosi a causa della pandemia si è deciso infine di contemplare anche un modello di procedimento di mediazione da tenersi in modalità telematica "previo consenso esplicito di tutte le parti che hanno aderito al procedimento".
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