|
Data: 04/02/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Autovelox ed eccesso di velocità: serve la prova dell'illecito[Torna su]
Il Giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto, con la sentenza n. 458/2021 (sotto allegata) accoglie il ricorso della società ricorrente a cui è stata contestata la violazione del rispetto dei limiti velocità, rilevata a mezzo autovelox. Ai fini della decisione hanno pesato le contestazioni del ricorrente sul mancato rispetto periodico delle verifiche e tarature dell'apparecchiatura che ha rilevato la violazione dei limiti di velocità e il fatto che dagli atti non è emersa la prova della responsabilità del ricorrente per il fatto illecito. Mancato rispetto controlli periodici e mancata prova della responsabilità[Torna su]
Una S.r.l ricorre al Giudice di Pace per opporsi alla contestata violazione dell'art. 142, comma 9 del Codice della Strada, per il superamento del limite di velocità rilevato a mezzo autovelox. Parte ricorrente contesta il regolare funzionamento dell'apparecchiatura a causa della mancata verifica e taratura periodiche, che devono essere eseguite per legge. Il ricorrente rileva che l'attestazione, la verifica della funzionalità e il certificato di taratura risalgono al 2019 e poiché sono risalenti nel tempo, non possono considerarsi attendibili. Ricorda che sul punto la Corte Costituzionale ha sottolineato la necessità della taratura periodica regolare per procedere alla manutenzione delle apparecchiature che rilevano la velocità "prescrivendo quale termine minimo ai fini delle verifiche circa la taratura quello di almeno un anno dall'utilizzazione attestato da certificazioni di omologazione e conformità idonee." Per il ricorrente la contestazione della violazione presenta un indice d'incertezza, senza contare che l'Amministrazione non ha dimostrato pienamente la sussistenza di fatti costitutivi della violazione, né dagli atti emergono elementi tali da poter ritenere certo l'addebito contestato. Verbale annullato, manca la prova dell'illecito[Torna su]
Il Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto, in ragione delle contestazioni sollevate dal ricorrente, accoglie il ricorso e annulla il verbale di contestazione, con condanna del Comune alle spese. Ai sensi del comma 11, art. 6 del decreto legislativo n. 150/2011 infatti "Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente." Si ringrazia l' Avv. Ubaldo Musarra per il cortese invio della sentenza Leggi anche Autovelox: spetta alla P.A. provare la pretesa |
|