|
Data: 05/02/2022 06:00:00 - Autore: Marco Sicolo
Il testo dell'art. 39 Costituzione[Torna su]
Articolo 39 Costituzione: "L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce." Libertà sindacale nella Costituzione[Torna su]
La libertà di costituire organizzazioni sindacali è sancita in maniera chiara ed espressa dall'articolo in esame, in aperto contrasto con il clima che caratterizzava il nostro Paese nel periodo immediatamente precedente a quello in cui fu emanata la Costituzione. All'epoca del regime fascista, infatti, esisteva il sindacato unico e non era certo sinonimo di garanzie per i lavoratori. Proprio per tale motivo, il secondo comma dell'art. 39 Cost. si premura di specificare che la legge non può imporre alcun altro obbligo ai sindacati, se non la registrazione. Quest'ultima può essere concessa soltanto ove il sindacato si doti di un ordinamento di autoorganizzazione democratico. La libertà sindacale, inoltre, va intesa anche dal punto di vista del singolo lavoratore, che è libero di aderire al sindacato di sua scelta o di non aderire ad alcun sindacato. Art. 39 Cost. e contratti collettivi[Torna su]
I rappresentanti dei sindacati partecipano alla contrattazione collettiva per concordare le condizioni di lavoro applicabili ai singoli lavoratori appartenenti ad una determinata categoria. L'efficacia erga omnes dei contratti collettivi, però, è subordinata alla registrazione dei sindacati, che conferisce a questi la personalità giuridica. Sotto questo aspetto, però, la lettera dell'art. 39 della Costituzione è rimasta inattuata, poiché nessun sindacato è registrato e pertanto i sindacati sono delle associazioni non riconosciute, prive di personalità giuridica. Questo impedirebbe di estendere l'efficacia dei contratti collettivi anche ai lavoratori non iscritti, ma la giurisprudenza e alcuni espedienti pratici hanno ottenuto nella sostanza tale risultato. In particolare, è diffuso il rimando, contenuto nei contratti di lavoro individuali, alle condizioni previste dal contratto collettivo di categoria, che tramite tale richiamo spiega i suoi effetti anche nei confronti del lavoratore non iscritto (per approfondimenti vedi anche la nostra guida sui sindacati). |
|