Data: 06/02/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Basta la querela per minacce per vietare detenzione e uso di armi

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sufficiente la querela per minacce a legittimare e giustificare il provvedimento del Prefetto che dispone il divieto di detenere e usare le armi. Questa la decisione del TAR Sardegna- Sezione Cagliari, che nella sentenza n. 47/2022 (sotto allegata) precisa che nel caso di specie, anche se il procedimento � stato archiviato, dagli atti � emersa un'elevata conflittualit� tra il ricorrente e la suocera, che lo stesso ha minacciato di farle saltare il cervello. Conflittualit� che per l'amministrazione, che ha il potere dovere di prevenire i reati, giustifica il divieto di uso e detenzione delle armi perch� i litigi potrebbero anche degenerare.

L'archiviazione del procedimento rende illegittimo il provvedimento

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Un uomo ricorre al TAR della Sardegna, sezione di Cagliari, contro il Ministero dell'Interno per chiedere l'annullamento del decreto del Prefetto che gli ha vietato di detenere armi, munizioni e materie esplodenti perch�, nei suoi confronti, � stata presentata querela per minacce.

Il ricorrente ritiene il provvedimento carente nei presupposti e nella motivazione perch� non basta la querela per adottare un simile provvedimento, tanto pi� che, nel suo caso, il procedimento � stato archiviato su richiesta del PM.

L'elevata conflittualit� con la suocera pu� degenerare

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Il TAR adito per� rigetta il ricorso perch� la decisione contestata rientra tra i poteri discrezionali dell'Amministrazione per quanto riguarda la prevenzione di situazioni che possono degenerare.

Privare un soggetto accusato di minacce delle armi in suo possesso � quindi una decisione legittima, perch� in una situazione familiare conflittuale fatta di litigi e tensioni, la scelta dell'Amministrazione � finalizzata alla prevenzione di reati.

Il giudizio che conduce a privare un soggetto delle armi detenute inoltre � pi� stringente di quello che conduce a dichiarare un soggetto pericoloso o penalmente responsabile della commissione di un reato. Non � quindi condivisibile quanto dichiarato dal ricorrente, per il quale non erano presenti i presupposti per l'adozione del provvedimento emesso nei suoi confronti.

Conclusioni che contrastano per� con il contenuto degli atti, da cui emerge una situazione altamente conflittuale tra la suocera, che accusa il ricorrente di non prendersi le proprie responsabilit� nei confronti del figlio e lo stesso, che ha dichiarato di voler agire per il disconoscimento della paternit�. Conflitti che sono sfociati in un episodio in cui lo stesso ha rivolto alla suocera la seguente frase: ""ci vediamo tra cinque minuti � che ti faccio saltare il cervello dalla testa�".

Vero che tali elementi sono stati ritenuti inidonei a sostenere l'accusa in sede penale, � tuttavia innegabile l'elevata conflittualit� tra ricorrente e suocera.

Ne consegue che: "le situazioni familiari connotate da tensioni o litigi possano giustificare l'adozione del provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi" e che proprio dall'archiviazione invocata dal ricorrente per contestare il provvedimento del Prefetto, emergono invece pienamente i presupposti per l'adozione del provvedimento di divieto di detenzione di armi."

Il potere dell'Amministrazione, ricorda il TAR, per quanto riguarda la detenzione delle armi, � ampiamente discrezionale e ha natura cautelare "consistente nel prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumit�, sicch� ai fini della revoca dell'autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni, non � necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, bens� � sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso."


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