Data: 05/06/2022 14:00:00 - Autore: Redazione

Dequalificazione e mobbing

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Ai fini della configurabilit� di una condotta datoriale mobbizzante, l�accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime non rappresenta condizione sufficiente, essendo necessario, a tal fine, che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali costituiscono il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione.

Cassazione ordinanza n. 17974/2022

Mobbing e stalking

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Integra il delitto di atti persecutori la condotta di mobbing del datore di lavoro che ponga in essere una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti convergenti nell�esprimere ostilit� verso il lavoratore dipendente e preordinati alla sua mortificazione e al suo isolamento nell�ambiente di lavoro � che ben possono essere rappresentati dall�abuso del potere disciplinare culminante in licenziamenti ritorsivi � tali da determinare un vulnus alla libera autodeterminazione della vittima.

Cassazione penale sentenza n. 12827/2022

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Prova del mobbing

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A tal riguardo devesi evidenziare che � proprio l�elemento psicologico dell�intento persecutorio a segnare il tratto distintivo tra le ipotesi di mera dequalificazione e quelle di mobbing in cui, sul piano strutturale, la dequalificazione costituisce solo il momento oggettivo dell�illecito datoriale, che va corroborato, sul piano soggettivo, da una volont� datoriale persecutoria. Tale passaggio argomentativo della pronunzia di appello, gi� da solo sufficiente a radicare le ragioni del rigetto, non � stato toccata da alcuna censura, sicch� neppure il quinto motive di ricorso � meritevole di accoglimento.

Cassazione ordinanza n. 11521/2022

La violazione del generale obbligo di sicurezza

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essendo compito del giudice individuare correttamente gli effetti giuridici derivanti dai fatti dedotti in causa, sicch� l'enunciazione che la parte faccia delle ragioni di diritto sulle quali la pretesa si fonda pu� valere a circoscrivere la cognizione del giudice solo nella misura in cui essa stia a significare che la parte medesima ha inteso trarre dai fatti esposti soltanto quelle e non altre conseguenze" (Cass. n. 14142/2000; conforme, fra altre: Cass. n. 11157/1996); - che, d'altra parte, la condotta riferibile alla nozione di mobbing costituisce violazione del generale obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro dall'art. 2087 cod. civ. (Cass. n. 18093/2013, fra le molte conformi), venendo, pertanto, a collocarsi anch'essa nell'area della responsabilit� di natura contrattuale.

Cassazione ordinanza n. 2864/2022

Mobbing e demansionamento

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In tema di liquidazione equitativa del danno da demansionamento � sindacabile in sede di legittimit�, come violazione dell'art.1226 c.c. e, nel contempo come ipotesi di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittoriet�" e di "motivazione perplessa ed incomprensibile", la valutazione del giudice del merito che, non abbia indicato, nemmeno sommariamente, i criteri seguiti per determinare l'entit� del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al "quantum".

Cassazione ordinanza n. 38834/2021

Mobbing orizzontale

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Non vi � dubbio che tale fattispecie, come ricostruita anche dalla giurisprudenza lavoristica, presenti quale componente qualificante, oltre ad un elemento oggettivo costituito dalla sistematica e prolungata reiterazione di atti espressivi di ostilit� verso il dipendente, un elemento soggettivo individuato nell'intento persecutorio che unifica tali atti nella esclusiva finalit� di mortificare la personalit� e la dignit� del lavoratore (Sez. L, n. 12437 del 21/05/2018, Rv. 648956; Sez. L, n. 26684 del 10/11/2017, Rv. 646150). E' altrettanto certo che detto comportamento rileva anche ove posto in essere, oltre che dal datore di lavoro o da un suo preposto, da un altro dipendente (Sez. L, n. 17698 del 06/08/2014, Rv. 631986), dando luogo all'ipotesi del cosiddetto �mobbing orizzontale�. Tuttavia, a parte il fatto che anche in questa ipotesi la rilevanza del comportamento, in termini di responsabilit� per la violazione dell'art. 2087 cod. civ., � attribuita a titolo omissivo al datore di lavoro che abbia avuto conoscenza dell'attivit� persecutoria svolta da propri dipendenti nell'ordinario contesto lavorativo (Sez. L, n. 1109 del 20/01/2020, Rv. 656597), la giurisprudenza penale di legittimit� ha evidenziato che l'eventuale illiceit� civilistica della condotta persecutoria, in quanto inquadrata nell'ipotesi del mobbing, non esclude comunque che detta condotta integri le condizioni per l'autonoma configurabilit� del reato di atti persecutori, ove la stessa determini taluno degli eventi previsti dalla relativa norma incriminatrice (Sez. 5, n. 31273 del 14/09/2020, F., Rv. 279752), eventi in ordine ai quali la sentenza impugnata ha fornito motivazione compiuta, esente da vizi logici e giuridici.

Cassazione sentenza n. 33581/2021


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