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Data: 03/03/2022 06:00:00 - Autore: Redazione
Nullità donazione dispositiva di beni altrui[Torna su]
La donazione dispositiva di beni altrui, con cui il donante intende produrre un effetto traslativo immediato, è nulla alla luce della disciplina della donazione. Cass., II civile, ordinanza n. 38273/2021 Donazione beni futuri e usucapione decennale[Torna su]
E' opportuno richiamare, in tema di effetti derivanti dal contratto nullo, la giurisprudenza di questa Corte sulla donazione di bene altrui, secondo la quale detto negozio, pur dovendosi ritenere nullo per effetto della previsione di cui all'art.771 c.c. che prevede il divieto della donazione dei beni futuri (dovendosi in tale novero far rientrare tutti i beni non ancora entrati nel patrimonio del donante) va tuttavia ritenuto idoneo ai fini dell'usucapione decennale prevista dall'art.1159 c.c., in presenza degli altri elementi - rappresentati dalla buona fede del donatario e trascrizione dell'atto- previsti ai fini dell'applicabilità dell'istituto da ultimo richiamato (Cass. Sez. 2, Sentenza n.10356 del 05/05/2009, Rv.608011; Cass. Sez.6-2 Ordinanza n.12782 del 23/05/2013, Rv.626423). Secondo tale giurisprudenza, l'operatività dell'usucapione abbreviata anche in presenza di titolo nullo è giustificata dal fatto che il requisito relativo all'esistenza di un titolo che legittimi l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, dev'essere inteso nel senso che esso, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere suscettibile in astratto, e non in concreto, di determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l'acquisto del diritto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare. Si configura pertanto uno scollamento tra il momento dell'accertamento della validità del negozio astrattamente idoneo ad assicurare l'effetto traslativo della proprietà, per il quale la legge prevede determinati requisiti formali che, ove non osservati, ne comportano indefettibilmente la nullità, e quello relativo alla valutazione degli effetti che la Ric. 2015 n. 18178 sez. 52 - ud. 21-05-2019 -8- regolamentazione negoziale, ancorché viziata, ha comunque prodotto sia tra le parti, che tra queste ultime ed i terzi, in funzione e come conseguenza della libera scelta delle medesime di dare comunque esecuzione al negozio traslativo della proprietà.
Cass., II civile, ordinanza n. 21726/2019 Art. 771 c.c.[Torna su]
E' noto che la donazione dispositiva di un bene altrui, benché non espressamente disciplinata, deve ritenersi nulla alla luce della complessiva disciplina dell'istituto ed, in particolare, dell'art. 771 c.c. (Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 5 maggio 2009, n. 10356). Cass., II civile, sentenza n. 144/2017 Leggi anche La donazione di cosa altrui |
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