Data: 23/02/2022 06:00:00 - Autore: Gabriella Lax

Frode processuale non addebitabile a indagato

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E', dunque, irrilevante che la condotta possa essere non punibile come reato di cui all'art. 374 cod. pen. ovvero che trattandosi di condotta "scriminata" non possa essere addebitata all'indagato, poiché in tema di misure cautelari, ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati, prevista dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., gli elementi per una valutazione di pericolosità dell'indagato possono trarsi anche soltanto da comportamenti o atti concreti da questi tenuti, pure se non presentano rilievo penale (Sez. 3, n. 36330 del 07/06/2019, Monteleone, Rv. 277613).

Cassazione, VI penale, sentenza n. 4212/2022

Riconoscimento dell'esimente ex art. 384, 1° co., c.p.

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Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità l'esimente in questione va qualificata come causa di esclusione della colpevolezza ispirata al principio del nemo tenetur se detegere, rimanendo dunque irrilevante che l'agente abbia posto in essere la condotta illecita per evitare una situazione di pericolo per la propria libertà volontariamente prodotta (nella fattispecie, era stato contestato il mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 384, comma 1, c.p.).

Cassazione, V penale, sentenza n. 9806/2021

Decettività qualificata

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La decettività qualificata, propria del reato di frode processuale vuole che la condotta finalizzata all'inganno si eserciti rispetto non ad un qualsiasi momento del procedimento giudiziario, ma solamente rispetto a procedure (accertamenti tecnici e perizie, in genere) o, comunque, a segmenti dell'attività giudiziaria (ispezioni; esperimenti giudiziali) che, connotati da indubbio carattere tecnico, sono preposti alla formazione della prova. In altre parole, il contesto sotteso alla norma in disamina è caratterizzato dall'obiettivo di tutelare la genuinità del dato probatorio, fonte del convincimento del giudice: la condotta potenzialmente ingannevole va in coerenza stimata con riferimento alla necessità che la immutatio determinata dalla condotta del soggetto agente venga apprezzata in ragione di un espresso giudizio tecnico. Per contro, eventuali condotte dotate di idonea potenzialità decettiva, comunque estranee a tali frangenti processuali (quale deve ritenersi, senza incertezze di sorta, la detta consulenza di parte), devono ritenersi non coperte dal campo di operatività tracciato dalla fattispecie incriminatrice, nel caso erroneamente evocata, ferma restando la possibilità di pervenire ad una diversa qualificazione, allo stato impedita dalla situazione in fatto descritta nel provvedimento impugnato.

Cassazione, VI penale, sentenza n. 42621/2021

Lesione dell'interesse della collettività al funzionamento della giustizia

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Al di là della veste esteriore, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile non essendo legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione - ed oggi reclamo ex art. 410 bis cod. proc. pen. - il privato che risenta di un pregiudizio per il delitto di frode processuale, trattandosi di fattispecie incriminatrice lesiva dell'interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia, relativamente al quale l'interesse del privato assume un rilievo solo riflesso e mediato, tale da non consentire l'attribuzione della qualità di persona offesa, ma solo quella di persona danneggiata dal reato (Sez. 6, sent. n. 17631 del 10/04/2008, P.O. in proc. Arestia, Rv. 239647).

Cassazione, VI penale, ordinanza n. 6370/2020

Legame tra potenzialità ingannatoria della condotta e attività valutativa

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Risulta indefettibile il legame tra potenzialità ingannatoria della condotta fraudolenta rilevante ai sensi dell'art. 374 cod. pen. e attività valutativa del perito o del CTU. Costante è, infatti, l'affermazione che quando la condotta abbia tratto in in- ganno il giudice, il quale abbia di conseguenza adottato un provvedimento con- tenente una disposizione patrimoniale favorevole all'imputato, il reato non sussiste atteso che il provvedimento del giudice non è equiparabile ad un libero atto di gestione di interessi altrui, ma costituisce esplicazione del potere giurisdizionale di natura pubblicistica (da ultimo in termini Sez. 2, n. 498 del 16/11/2011, Di Ciancia, Rv. 251768).
Cassazione, VI penale, sentenza n. 51681/2017
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