|
Data: 05/04/2022 14:00:00 - Autore: Gabriella LaxLe posizioni di garanzia[Torna su]
In materia di sicurezza sul lavoro, in cui - si noti - vi è una pluralità di posizioni di garanzia, in ragione dei valori sottostanti): vi è, cioè, coincidenza fra il soggetto deputato a (ed in condizioni di) governare il rischio del prodursi di un certo evento dannoso e colui il quale è tenuto a impedire la concretizzazione del rischio medesimo e il verificarsi dell'evento. La corretta individuazione della posizione di garanzia consente di distinguere tra i vari tipi di rischi: un soggetto, infatti, nella stessa situazione di fatto può ben essere gestore di un rischio ma non di un altro tipo di rischio (ad esempio, il datore di lavoro è in posizione di garanzia rispetto al rischio lavorativo ma non contro l'evento infortunio di colui che si sia introdotto abusivamente di notte nel cantiere edile, purché, però, idonee siano le cautele approntate per evitare l'introduzione di un estraneo in un'area oggettivamente pericolosa come un cantiere: cfr. Sez. 4, n. 6506 del 03/02/2000, P.G. e P.V. in proc. Tentindo, Rv. 216601, e Sez. 4, n. 44206 del 25/09/2001, Intrevado, Rv. 221149).
Cassazione sentenza n. 2547/2022
Lo sfruttamento del lavoratore[Torna su]
Va anche ricordata e ribadita la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui la mera condizione di irregolarità amministrativa del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale, accompagnata da situazione di disagio e di bisogno di accedere alla prestazione lavorativa, non può di per sé costituire elemento valevole da solo ad integrare il reato di cui all'art. 603-bis cod. pen. caratterizzato, al contrario, dallo sfruttamento del lavoratore, i cui indici di rilevazione attengono ad una condizione di eclatante pregiudizio e di rilevante soggezione del lavorato- re, resa manifesta da profili contrattuali retributivi o da profili normativi del rap- porto di lavoro, o da violazione delle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, o da sottoposizione a umilianti o degradanti condizioni di lavoro e di alloggio (Sez. 4, n. 27582 del 16/09/2020, Savoia, Rv. 279961, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del "caporale" e del datore di lavoro, essendo lo sfruttamento evincibile dalla penosa situazione personale e abitativa degli extracomunitari, dalla durata oraria della prestazione, svolta senza dotazioni di sicurezza e corsi di formazione e sen- za fruizione del riposo settimanale, nonché dall'entità della retribuzione, decurtata sensibilmente per spese affrontate dal datore di lavoro; conf. Sez. 4 n. 11546 del 18/2/2020, Sarker, n.m.; Sez. 4, n. 49781 del 09/10/2019, Kuts, Rv. 277424).
Cassazione sentenza n. 2234/2022
Responsabilità del committente[Torna su]
La responsabilità del committente, dunque, è posta in stretto collegamento con l'affidamento dell'opera e la sua posizione di soggetto su cui incombe il governo del rischio deriva proprio dal dovere di sicurezza in relazione all'incidenza che la sua condotta assume sia nell'opzione di individuare un contraente inadeguato, che nell'ingerirsi nell'esecuzione del contratto. Ciò spiega che, se da un lato (come si è anticipato supra) non può essere richiesto al committente un pressante e continuo controllo sull'opera il cui svolgimento egli ha affidato a terzi, essendogli riservato il potere di risoluzione del contratto in caso di inadempimento, nondimeno, dall'altro, non si può prescindere dall'esigere, da parte sua, la diligenza nella scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera cui affidare i lavori, onere specificamente previsto dall'art. 90, comma 9 del d.lgs. 81/2008 e comunque derivante dalla sua scelta contrattuale (la culpa in eligendo del committente è ritenuta fonte di responsabilità civile anche verso i terzi da ultimo cfr. Cass. civ, Sez. 2, Sentenza n. 1234 del 25/01/2016, Rv. 638645, in relazione alla corresponsabilità del committente per danni a terzi, dovuti per affidamento dell'opera ad appaltatore inidoneo).
Cassazione sentenza n. 2182/2022 |
|