Data: 24/02/2022 06:00:00 - Autore: Tullio Facciolini

Gli articoli 1, 4 e 38 della Costituzione

L'articolo 1 della Costituzione stabilisce, al primo comma, che l'Italia � una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
Il lavoro � il mezzo per garantire l'uguaglianza dei cittadini e permetterne lo sviluppo personale.
Al secondo comma, l'articolo 1 statuisce che la sovranit� appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
La Repubblica fonda, quindi, le proprie basi sul consenso dei governati, i quali, in condizioni di perfetta parit�, possono concorrere alla vita politica del Paese.
L'articolo 4 della Costituzione, inoltre, dispone, al primo comma, che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
L'indirizzo politico dovr� essere il principale strumento attraverso cui attuare l'articolo in esame: esso soffre l'evoluzione dei rapporti sociali quanto il mutare delle condizioni economiche, per cui oltre alla regolamentazione risulter� necessaria la politica attiva dell'agevolazione e della protezione del lavoro. Attuali e dibattuti sono poi l'ambito delle fasce deboli, del collocamento obbligatorio e delle varie forme di licenziamento, individuale e collettivo.
Al secondo comma, l'articolo 4 prevede che ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilit� e la propria scelta, un'attivit� o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della societ�.
Il dovere di solidariet�, per il fine supremo del progresso materiale e spirituale, implica la cooperazione e la compartecipazione di tutti, nello svolgimento del proprio lavoro ai fini dell'utilit� sociale.
Se � vero che l'Italia � una Repubblica fondata sul lavoro, � anche vero che chi, non per sua colpa, non pu� lavorare deve comunque potersi inserire nel tessuto sociale e godere di una esistenza decorosa.
L'articolo 38 della Costituzione introduce la tutela dei lavoratori inabili (comma 1), in caso di disoccupazione involontaria, infortunio, invalidit�, malattia, vecchiaia (comma 2).
Il nostro ordinamento si basa dunque sulla solidariet� sociale: � carit�, un altruistico dovere, morale e civile: le somme che lo Stato deve erogare a chi si trova nell'impossibilit� di lavorare non sono n� tassabili, n� pignorabili, n� sequestrabili, n� soggette a prescrizione.

L'articolo 35

Il titolo III della Costituzione disciplina i rapporti economici e contiene le disposizioni fondamentali in materia di rapporti di lavoro e di regime giuridico della propriet�.
L'articolo 35 ha natura programmatica: regolamenta amministrativamente e politicamente il lavoro.
Stabilisce, al primo comma, che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni e, al secondo comma, che la Repubblica cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Il lavoratore � subordinato o autonomo. Il primo [1] si obbliga, per contratto, a prestare la propria opera alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore mediante retribuzione (il prestatore di lavoro subordinato). Il secondo [2], invece, si obbliga a cedere al committente, dietro un corrispettivo, il risultato del proprio lavoro (il prestatore d'opera).
La Repubblica, inoltre, promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce, infine, la libert� di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
Note bibliografiche
[1] Ai sensi dell'articolo 2094 del codice civile, � prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
[2] Con l'espressione lavoro autonomo si intendono quelle prestazioni che si concretizzano nel compimento di un'opera o un servizio nei confronti di un committente, dietro corrispettivo e senza vincolo di subordinazione. L'attuale disciplina � contenuta nella legge numero 81 del 22 maggio 2017 che � intervenuta delineando un quadro definito di tutele e diritti relativi ai rapporti di lavoro autonomo di cui al Titolo III del Codice Civile (articoli 2222-2238), con espressa esclusione degli imprenditori e piccoli imprenditori (articolo 2083).

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