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Data: 28/02/2022 06:00:00 - Autore: Maria Luisa Missiaggia
Art. 143 bis codice civile[Torna su] L'articolo 143 bis del nostro Codice Civile stabilisce che la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva anche durante lo stato vedovile, finché non passa a nuove nozze.Tuttavia, questa norma non specifica che la moglie non ha l'obbligo di assumere il cognome del marito, bensì il solo diritto. A ben vedere, la moglie viene identificata con il proprio cognome da nubile e non con quello del consorte e quindi l'attribuzione del cognome del marito è facoltativa. Orbene, è chiaro che per la legge italiana la moglie può usare il cognome del marito aggiungendolo al proprio unicamente nei rapporti sociali e non per gli atti e le documentazioni amministrative dove viene richiesta la firma con il proprio cognome. Tuttavia, esistono dei casi in cui per la moglie sia necessario usare il cognome del marito, ed in questi casi, quando si perde il diritto di utilizzarlo? Cognome del marito in caso di separazione e/o divorzio[Torna su] Mentre, in caso di separazione dei coniugi la moglie conserva il cognome del marito (in quanto il vincolo coniugale non perde i suoi effetti) ma il giudice, può vietarne l'utilizzo, quando ciò risulti pregiudizievole per il marito. Diversamente, la legge sul divorzio (l. 898/70) all'articolo 5 stabilisce che la donna, in caso di scioglimento del matrimonio, ovvero di cessazione degli effetti civili dello stesso perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, sciogliendosi definitivamente il vincolo coniugale. Il casoUna donna separata da molti anni si rivolgeva al nostro studio legale preoccupata del fatto che il marito, dopo ben dieci anni le avesse chiesto il divorzio. La donna spiegava che, in seguito al matrimonio, aveva sempre utilizzato il cognome del consorte in tutti i suoi rapporti sociali e che anche nel luogo di lavoro era conosciuta unicamente con il cognome del marito. La signora oramai dopo vent'anni si identificava con il cognome maritale e avrebbe avuto molte difficoltà a rinunciare al diritto di usarlo. Tuttavia, abbiamo spiegato alla donna che il diritto italiano non consente di utilizzare il cognome del marito post divorzio, salvo rari casi.
Quando si può mantenere il cognome del marito post divorzio?[Torna su] Premesso che orami l'affiancamento del cognome del marito è desueto, è bene specificare che la moglie, nel procedimento di divorzio, può chiedere al giudice di poter conservare il cognome del marito in aggiunta al proprio, se sussiste un interesse suo o dei figli meritevole di tutela. Come si orienta la giurisprudenza?La giurisprudenza ha ritenuto che l'interesse al mantenimento del cognome del coniuge dopo il divorzio risulti meritevole di tutela qualora riguardi la sfera del lavoro professionale, commerciale o artistico della moglie, oppure in considerazione di profili di identificazione sociale e di vita di relazione meritevoli di tutela oltre che di particolari profili morali o considerazioni riguardanti la prole (Trib. Milano, sez. IX, 28 aprile 2009, n. 5644). Difatti, la Cassazione con la sentenza n. 21706 del 2015 ha sancito che l'interesse alla conservazione del cognome maritale, merita apprezzamento, quanto più tempo si sia "indossato" il cognome del coniuge, poiché assicurare la continuità dei modi di identificazione della persona in atto, risponde ad un interesse meritevole di positivo apprezzamento, salvo specifico interesse contrario del coniuge" (nello stesso senso v. Cass. n. 654/2022). Utilizzo cognome marito meritevole di tutelaDopo che la signora ci ha rappresentato la sua situazione abbiamo ritenuto il suo interesse all'utilizzo del cognome del marito meritevole di tutela; pertanto, ci siamo costituite nel ricorso per divorzio intentato dal marito, chiedendo al giudice di poter continuare ad utilizzare il cognome maritale anche dopo la sentenza di divorzio. Mettendo in evidenza gli interessi della signora, soprattutto sotto il punto di vista lavorativo ma anche di identificazione personale da oltre 20 anni, il giudice, ha ritenuto idonea la nostra richiesta ed ha accolto la nostra istanza. |
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