Data: 11/05/2007 - Autore: Cristina Matricardi
Quando le tabelle millesimali non hanno natura contrattuale, per la loro modifica non occorre l'unanimit� ma basta la sola maggioranza. Lo ha deciso la XIII Sezione Civile del Tribunale di Milano (Sent. 1812/2007) che, nell'occasione, ha precisato che le tabelle millesimali sono da sempre considerate negozi giuridici plurilaterali, siano esse di propriet� (ovvero quelle finalizzate alla determinazione della quota di compropriet� del condominio sulle parti comuni) o di gestione (ovvero quelle che attengono alla ripartizione delle spese condominiali, senza incidere sull'entit� o sulla misura dei diritti reali di ciascun condomino). I Giudici hanno quindi precisato che quelle di propriet�, trattandosi di atto negoziale, debbono essere modificate o comunque revisionate con unanimit� dei consensi mentre diverso discorso va fatto per quelle di gestione giacch�. non essendo frutto di un atto negoziale, ben possono essere modificate dall'assemblea, a maggioranza dei condomini. Il Tribunale ha quindi precisato che per la modifica della tabella � richiesta l'unanimit� solo quando si tratti queste hanno natura contrattale oppure quando si tratti di tabelle che risultano da un accordo unanime, di natura negoziale tra i condomini. In tali casi, infatti, la natura convenzionale della tabella determina inevitabilmente che la stessa possa essere modificata con il consenso unanime di tutti. Per le tabelle avente natura deliberativa (ovvero approvata a maggioranza) invece, l'assemblea pu� decidere a maggioranza secondo le norme dell'art. 1136 c.c., 2� comma e tale delibera � annullabile solo nel caso in cui non rispetti quanto previsto dall'art. 1123 c.c.
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