Data: 14/02/2022 06:00:00 - Autore: Gabriella Lax

Il ruolo dell'intermediario

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In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonch� di fornire la prova del danno e del nesso di causalit� tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole; incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute (Cass., n. 10111/18; n. 23570/20).

Cassazione n. 4341 del 10/02/2022

Litisconsorzio necessario

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Il negozio fideiussorio interviene tra il fideiussore ed il creditore, quand'anche il debitore si sia obbligato per contratto a prestare una fideiussione (art. 1943 c.c.), sicch� il debitore resta estraneo al negozio fideiussorio, cos� come il fideiussore non deve necessariamente partecipare all'accordo tra debitore e creditore. La prestazione di garanzia fideiussoria non inserisce, quindi, un terzo soggetto nell'ambito del rapporto fra debitore principale e creditore, ma costituisce un rapporto autonomo e distinto, collegato con il primo da relazione di accessoriet� (insorgendo l'obbligazione del fideiussore dall'inadempimento dell'obbligazione principale). La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento non contiene, pertanto, la domanda di risolvere altres� la garanzia fideiussoria dell'obbligo inadempiuto; anzi, l'inadempimento del debitore principale rende attuale ed operante l'obbligo del fideiussore di adempiere in luogo di lui, e perci� la risoluzione per inadempimento serve proprio per esporre il fideiussore alle conseguenze relative. Ne consegue che, nella controversia promossa dal creditore per sentir risolvere il contratto intercorrente col debitore principale non insorge necessit� di integrazione del contraddittorio nei confronti del fideiussore, non vertendosi in situazione di litisconsorzio necessario.

Cassazione n. 3100 del 02/02/2022

Compensazione tecnica e legale

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L'art. 1853 c.c. prevede un'ipotesi di compensazione tecnica e legale che non pu� essere rilevata d'ufficio, essendo il relativo effetto estintivo soggetto ad un onere di dichiarazione, peraltro non necessitante di formule sacramentali, della parte che decida di avvalersene (Cass. 4 luglio 2019, n. 17914).

Cassazione n. 2916 del 26/01/2022


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