Data: 15/02/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Sospesi 26 provvedimenti sospensivi

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Il TAR del Lazio, con il decreto monocratico n. 919/2022 (sotto allegato) accoglie il ricorso avanzato nei confronti del Ministero della difesa contro 26 provvedimenti, che hanno sospeso quei dipendenti che non hanno assolto all'obbligo vaccinale previsto dall'art. 2 del decreto legge n. 172/2021, disponendone la sospensione medio tempore dell'efficacia, alla luce della estrema gravit� e urgenza della situazione che non consente di poter attendere fino alla Camera di Consiglio del 16 marzo 2022.

Al TAR contro il Ministero della Difesa

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Agiscono davanti al TAR del Lazio alcuni dipendenti del Ministero della Difesa per chiedere:

  • l'annullamento di ben 26 provvedimenti di sospensione,
  • l'annullamento di 2 circolari contenenti gli adempimenti e le indicazioni per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, per quanto riguarda la verifica del rispetto delle regole relative alla vaccinazione obbligatoria Covid19;
  • l'annullamento di ogni atto presupposto, conseguente e collegato al fine di accertare il diritto dei ricorrenti ad essere reintegrati nel posto di lavoro e a percepire la relativa retribuzione o altro emolumento;
  • e il risarcimento per il danno ingiusto subito a causa dell'esercizio illegittimo dell'attivit� amministrativa.

Richieste a cui si accompagna l'istanza di misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 c.p.a

I ricorrenti chiedono inoltre, se necessario, la disapplicazione dell'art. 2 del D.L n. 172/2021, convertito nella Legge n. 3/2022, sulle"Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivit� economiche e sociali" e la remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimit� relativa a detto articolo 2, che ha imposto l'obbligo vaccinale anche al personale della difesa.

Sospensione immediata: gravit� e urgenza estreme

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Il TAR del Lazio accoglie il ricorso avanzato e sospende l'efficacia dei provvedimenti che hanno disposto la sospensione dal servizio e dalla retribuzione dei dipendenti del Ministero della Difesa, sulla base di quanto sancisce l'art. 56 del Codice del Processo Amministrativo, il quale al comma 1, primo periodo prevede che: "Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravit� ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente pu�, con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo."

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