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Data: 05/03/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria VillafrateReferendum eutanasiaLa Corte costituzionale ha detto no al quesito referendario sull'eutanasia proposta dall'Associazione "Luca Coscioni". Per la Consulta "non sarebbe preservata la tutela minima necessaria della vita." Lo afferma la Consulta nella sentenza n. 50/2022 (sotto allegata), il cui contenuto era stato anticipato con il comunicato stampa dello scorso 15 febbraio, ritenendo inammissibile il quesito referendario perché, a seguito dell'abrogazione, ancorché parziale, della norma sull'omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili." La libertà di autodeterminazione non può prevalere sul bene vitaNel dettaglio, per la Consulta è inammissibile il quesito referendario che si pone l'obiettivo di abrogare parzialmente l'art. 579 c.p.c. che punisce l'omicidio del consenziente, incriminando l'aiuto e l'istigazione al suicidio. Norma che per effetto del ritaglio referendario avrebbe dovuto assumere, in base alla volontà del Comitato promotore, il seguente tenore: "Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con le disposizioni relative all’omicidio se il fatto è commesso: 1) contro una persona minore degli anni diciotto; 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti; 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno."
Il risultato auspicato? "Rendere penalmente lecita l’uccisione di una persona con il consenso della stessa, fuori dai casi in cui il consenso risulti invalido per l’incapacità dell’offeso o per un vizio della sua formazione." Per la Corte, con la normativa di risulta, la “liberalizzazione” del fatto prescinderebbe dalle motivazioni che possono indurre a chiedere la propria morte, con il rischio che il consenso possa essere frutto di suggestione o di errore spontaneo. Per la Corte il quesito proposto pone il tema della posizione apicale dei diritti fondamentali della persona umana e, come è stato chiarito in diverse occasioni "il diritto alla vita, riconosciuto implicitamente dall’art. 2 Cost., è da iscriversi tra i diritti inviolabili, e cioè tra quei diritti che occupano nell’ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata, in quanto appartengono – per usare l’espressione della sentenza n. 1146 del 1988, all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana (sentenza n. 35 del 1997). Esso concorre a costituire la matrice prima di ogni altro diritto, costituzionalmente protetto, della persona (sentenza n. 238 del 1996)." Il passaggio chiave della sentenza però, da cui emergono le ragioni dell'inammissibilità del quesito è il seguente: "Vietando ai terzi di farsi esecutori delle altrui richieste di morte, pur validamente espresse, l’incriminazione dell’omicidio del consenziente assolve, in effetti, come quella dell’aiuto al suicidio (ordinanza n. 207 del 2018), allo scopo, di perdurante attualità, di proteggere il diritto alla vita, (...) delle persone più deboli e vulnerabili, in confronto a scelte estreme e irreparabili, collegate a situazioni, magari solo momentanee, di difficoltà e sofferenza, o anche soltanto non sufficientemente meditate." Associazione Coscioni: "Il nostro cammino non si ferma"Nonostante la bocciatura del referendum, l'Associazione Coscioni prosegue nel cammino per la legalizzare l'eutanasia. Un iter che con la cancellazione dello strumento referendario da parte della Corte costituzionale sarà «più lungo e tortuoso, e per molte persone ciò significherà un carico aggiuntivo di sofferenza e violenza. Ma la strada è segnata». Proseguirà il cammino dell'Associazione che sarà presente l'11 e 12 marzo a Varsavia, per il Congresso del Movimento paneuropeo Eumans convocato insieme «per aprire un fronte europeo di iniziative per la libertà di scelte di fine vita e per l'abrogazione delle norme proibizioniste a livello europeo». |
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