Data: 25/02/2022 06:00:00 - Autore: Gabriella Lax

Discriminazione tra italiani e non italiani

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�L'art. 3, co. 1, lett. a) DL 4 febbraio 2022, n. 5 introduce una discriminazione tra italiani e non italiani, contraria all'art. 3 Cost. e ai principali strumenti eurounitari e internazionali. � un arretramento allarmante riguardo ad acquisti giuridici che ritenevamo intangibili in tema di uguaglianza e rispetto della persona umana, senza distinzioni e appartenenze di gruppo. La discriminazione � dunque odiosa, ed estremamente grave perch� incide in modo diretto sull'esercizio di diritti fondamentali�. Con queste parole forti si apre l'esposto, firmato da 25 giuristi ed indirizzato al Garante per la protezione dei dati personali, il 14 febbraio scorso.

Discriminazione tra vaccinati primo ciclo e terzo-dosati

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A ci� si aggiunga il secondo tipo di problema come da �art. 1, co. 1, lett. a)- che - introduce inoltre una discriminazione nella durata del green pass tra i vaccinati con ciclo primario da un lato e i terzo-dosati dall'altro. Per i primi il pass dura sei mesi, per gli altri dura� in aeternum. Le evidenze mediche indicano esattamente l'opposto, ossia che il livello di anticorpi decade invariabilmente in tutti i vaccinati dopo pochissime settimane. Una discriminazione che non trova ragione nella scienza la trova solo nel potere di chi pu� imporla�. Secondo i giuristi, ancora �All'italiano non vaccinato o vaccinato con green pass scaduto � precluso addirittura qualsiasi spostamento con mezzi di trasporto pubblico, inclusi quelli locali e regionali, soggiorno in hotel, accesso a luoghi di ristorazione, pur con un tampone negativo, ossia nonostante l'evidenza diagnostica di assenza di carica virale. � una scelta non solo inesplicabile, ma anche in diretto conflitto con il regolamento padre, ossia il 2021/953, ivi cons. 36. Gi� solo per tale ragione codesta Autorit� dovrebbe dichiararne il contrasto con il principio di liceit�, art. 5.1.a) GDPR, cfr. anche l'art. 9, co. 9 DL 52/2021. Osserviamo che il medesimo strumento diagnostico � invece considerato valido dallo Stato perfino per attestare l'uscita dalla condizione di positivit�; introdurre questa disparit� di trattamento � de plano incostituzionale. Anche ci� rileva ai sensi dell'art. 5.1.a) GDPR�. La conseguenza delle nuove normative � stata quella di comportare �un generale clima di smarrimento e confusione ed una pericolosa frattura nelle relazioni tra i cittadini stessi, minando severamente le basi costituzionali per la promozione della pacifica ed armoniosa convivenza civile�.

Le esternazioni punitive

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Gli scriventi riportano anche alcune affermazioni che suonano come punitive: "Vi renderemo la vita difficile, come stiamo facendo", cos� il �25 gennaio 2022 in una trasmissione televisiva un sottosegretario del Ministero della Salute, ossia una carica istituzionale, confermando che la finalit� del trattamento green pass � punitiva. Sono affermazioni che provengono dall'arco governativo, sono formulate al plurale e non hanno trovato smentita o distanziamento. Non sono le sole�. Gi� il 10 settembre 2021 � il Ministro per la Pubblica Amministrazione aveva definito il green pass: misura "geniale" perch� aumenta il costo sia psichico che monetario "per gli opportunisti contrari al vaccino". Per i giuristi �La finalit� dello strumento viene dichiarata dunque come di oppressione economica e psicologica per forzare a un trattamento sanitario formalmente libero, non sussistendo t.s.o. generalizzato. I recalcitranti sono istituzionalmente bollati con lo stigma di "opportunisti". Non crediamo possa essere tollerato oltre dal sistema giuridico � senza cio� un collasso strutturale � che un trattamento di dati personali sia spinto fino a questo punto di violazione normativa e di lucido perseguimento di obiettivi di castigo, oppressione economica e mentale, umiliazione�.

L'appello al Garante privacy

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Nell'esposto, i giuristi si appellano al Garante Privacy affinch� �ripristini lo stato di legalit� conformemente al proprio mandato istituzionale, dichiarando illecito, nella sua declinazione italiana, il trattamento di dati personali "certificazione verde" introdotto con DL 52/2021 e successivi atti normativi, e per l'effetto ne disponga la limitazione definitiva e il divieto in applicazione dell'art. 58, par. 2, lett. f) Gdpr, ponendo in tal modo fine al pi� vessatorio, distopico e distorsivo esperimento sui dati personali finora attuato dall'istituzione della Repubblica�. Un appello che non � unico nel suo genere. Mentre si resta in attesa di sapere adesso che cosa risponder� l'autorit�.


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