Data: 23/02/2022 06:00:00 - Autore: Marco Sicolo

Il testo dell'articolo 48 Costituzione

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Articolo 48 Costituzione:

"Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore et�.

Il voto � personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio � dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalit� per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettivit�. A tale fine � istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non pu� essere limitato se non per incapacit� civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnit� morale indicati dalla legge."

Il suffragio universale nell'art. 48 Cost.

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Il voto � uno dei momenti pi� pregnanti di uno Stato democratico, e ne incarna i valori di eguaglianza e partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.

Per questo motivo l'articolo 48 della Costituzione viene considerato come uno dei pi� importanti dell'intera Carta, anche in considerazione delle restrizioni in tema di elezioni previste dal previgente ordinamento di epoca fascista.

L'aspetto principale della norma in esame � rappresentato dal suffragio universale, in base al quale hanno diritto di voto tutti i cittadini che hanno raggiunto la maggiore et� (oggi fissata a 18 anni, in precedenza il limite era di 21 anni), senza distinzione alcuna tra uomini e donne.

Per quanto una simile specificazione possa apparire oggi superflua, va tenuto conto che fino al 1946 alle donne non era riconosciuto il diritto di voto.

I caratteri del voto

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Il secondo comma dell'articolo 48 della Costituzione definisce i caratteri del voto, che � eguale, libero e segreto e il cui esercizio rappresenta un dovere civico.

Il voto � eguale nel senso che ogni cittadino pu� esprimere un singolo voto e il suo voto vale esattamente come quello di chiunque altro. In ci� l'art .48 Cost. si ricollega al principio di eguaglianza espresso dall'art. 3 Cost.

Il voto � libero perch� � manifestazione della libert� di pensiero di cui all'art. 21 Cost., e questa libert� di opinione viene tutelata dalla Repubblica anche attraverso norme, come quella sulla par condicio, che consentono a tutti i candidati di far conoscere il proprio programma ai cittadini e a questi ultimi di formarsi una propria idea critica su chi votare.

Inoltre, la libert� di voto si riferisce al fatto che il cittadino non deve subire pressioni in ordine alla preferenza da dare col proprio voto. In ci� si ricollega anche la segretezza del voto, assicurata dalle varie modalit� di espressione del voto (in genere con un segno sulla scheda da apporre nell'apposita cabina all'interno dei seggi elettorali, o, in caso di voto dall'estero, tramite corrispondenza).

Il voto non � un obbligo giuridico ma un dovere civico, il cui esercizio � rimandato alla sensibilit� di ogni singolo cittadino. Il mancato esercizio del diritto di voto, quindi, non viene sanzionato in alcun modo.


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