Data: 22/02/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

CdS: innovazioni in linea con il PNRR

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Sulle nuove regole di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, arriva il parere n. 413/2022 (sotto allegato) del Consiglio di Stato.

L'organo di vertice della giurisdizione amministrativa si esprime positivamente sullo sforzo di non limitarsi all'aggiornamento delle tariffe, ma d'introdurre innovazioni capaci di garantire il perseguimento degli obiettivi del PNRR.

Il Consiglio di Stato, prima di esprimere il proprio parere illustra sinteticamente le modifiche previste dal regolamento e che riguardano il processo civile, amministrativo, penale e l'attivit� stragiudiziale.

Dopo il suddetto riepilogo della novit� che il regolamento intende apportare il Consiglio di Stato segnala le modifiche da apportare al testo.

Meno potere discrezionale al giudice

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� opportuno modificare alcune disposizioni per "rafforzare la portata sistematica dell'intervento e di emendarlo da alcune locuzioni che potrebbero inficiarne la chiarezza e, quindi, l'immediata attuazione".

Condivisa invece l'adozione della sola percentuale del 50% per regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori medi relativi alle varie fasi del processo, al posto delle precedenti percentuali diversificate, perch� in questo modo si riduce la discrezionalit� del giudice, si rende pi� omogenea l'applicazione dei parametri e si realizza una maggiore coesione interna tra avvocati.

Si suggerisce invece di modificare la formulazione della seconda disposizione del comma 1 dell'art 4 del dm 55/2014 disponendo che il giudice "applichi di regola" i valori medi tabellari, anche per l'attivit� penale e stragiudiziale, perch� in questo modo si persegue in modo pi� efficace la duplice finalit� di limitare il margine di discrezionalit� del giudice nella liquidazione dei compensi, e d'individuare un'unica percentuale in diminuzione e in aumento dei parametri.

Fase studio al difensore che subentra

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Merita di essere accolta la proposta del CNF, che non � stata inserita per� nello schema del regolamento esaminato, che vuole riconoscere al difensore che subentra nell'attivit� di difesa, quando il procedimento � gi� in corso, il compenso per la fase di studio della controversia, anche se questa � questa � anteriore all'inizio del processo e anche se l'avvocato viene pagato dallo Stato, perch� il cliente � stato ammesso al patrocinio gratuito.

Compenso pi� elevato all'avvocato che concilia

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Il CdS consiglia di rendere pi� incisiva la modifica che prevede l'aumento del compenso dell'avvocato in presenza della conciliazione giudiziale o transazione perch� se la controversia termina prima della decisione � grazie all'attivit� degli avvocati. Il tutto nell'ottica di ridurre il contenzioso giudiziale che, come previsto dal PNRR, deve rappresentare l'ultima ratio.

Per premiare gli avvocati che si adoperano per addivenire alla transazione bonaria della causa sembra preferibile la proposta originaria del Cnf "la quale prevede che, fermo il compenso gi� maturato, il compenso per l'attivit� di conciliazione e transazione � determinato nella misura pari a quella prevista per la fase decisionale (che in questa sede viene indicata solo come parametro quantitativo, e non certo per la assimilazione di un' attivit� a un'altra, come temeva il Ministero), aumentata di un quarto".

Riduzione compenso per responsabilit� processuale

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Sulla seguente modifica "nel caso di dichiarata responsabilit� processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente � ridotto del 75 per cento (rispetto all'attuale 50%) rispetto a quello altrimenti liquidabile" il CdS osserva che la formulazione sembra limitarsi al solo caso in cui la parte sia stata ammessa al gratuito patrocinio.

La disposizione per� deve avere una portata pi� ampia e deve essere pi� incisiva, per questo si suggerisce di sostituire il termine "liquidabile" con "spettante". In questo modo la riduzione � applicabile non ai soli casi in cui il compenso � liquidabile.

Vocaboli pi� precisi per giudizi TAR e appalti pubblici

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Per quanto riguarda la difesa innanzi al TAR, il Cds suggerisce di specificare che "� dovuto il compenso previsto dalla tabella 22 per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio, nonch� il 50% del compenso relativo alla fase decisionale."

In materia di contratti pubblici invece, per quanto riguarda la determinazione del valore della controversia si suggerisce di aggiungere alla formulazione della disposizione "l'utile effettivo e i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al 10 per cento del valore dell'importo dell'appalto" la specificazione "salvo che non sia ricavabile dagli atti di gara" per evitare il ricorso al criterio equitativo nella determinazione del danno emergente, ammissibile solo quando � impossibile o estremamente difficile provare il preciso ammontare del danno patito.

Vigenza disposizioni: vale la regola della Consulta

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Per quanto riguarda la vigenza temporale delle nuove e vecchie tariffe il CdS ricorda che la Consulta ha sancito questo importante principio: "laddove si tratti di liquidare onorari maturati all'esito di cause durante le quali si siano succedute tariffe professionali diverse, � necessario fare riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si � esaurita."

Entrata in vigore del provvedimento

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Il CdS precisa che una fonte regolamentare non pu�, contrariamente a quanto contemplato nello schema, disporre della sua entrata in vigore, pertanto "l'articolo 7, in relazione a quanto disposto dall'indicato articolo 10 delle preleggi, deve essere modificato prevedendo che il termine di entrata in vigore del decreto � di quindici giorni da quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana."

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