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Data: 22/02/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
CdS: innovazioni in linea con il PNRR[Torna su]
Sulle nuove regole di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, arriva il parere n. 413/2022 (sotto allegato) del Consiglio di Stato. L'organo di vertice della giurisdizione amministrativa si esprime positivamente sullo sforzo di non limitarsi all'aggiornamento delle tariffe, ma d'introdurre innovazioni capaci di garantire il perseguimento degli obiettivi del PNRR. Il Consiglio di Stato, prima di esprimere il proprio parere illustra sinteticamente le modifiche previste dal regolamento e che riguardano il processo civile, amministrativo, penale e l'attività stragiudiziale. Dopo il suddetto riepilogo della novità che il regolamento intende apportare il Consiglio di Stato segnala le modifiche da apportare al testo. Meno potere discrezionale al giudice[Torna su]
È opportuno modificare alcune disposizioni per "rafforzare la portata sistematica dell'intervento e di emendarlo da alcune locuzioni che potrebbero inficiarne la chiarezza e, quindi, l'immediata attuazione". Condivisa invece l'adozione della sola percentuale del 50% per regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori medi relativi alle varie fasi del processo, al posto delle precedenti percentuali diversificate, perché in questo modo si riduce la discrezionalità del giudice, si rende più omogenea l'applicazione dei parametri e si realizza una maggiore coesione interna tra avvocati. Si suggerisce invece di modificare la formulazione della seconda disposizione del comma 1 dell'art 4 del dm 55/2014 disponendo che il giudice "applichi di regola" i valori medi tabellari, anche per l'attività penale e stragiudiziale, perché in questo modo si persegue in modo più efficace la duplice finalità di limitare il margine di discrezionalità del giudice nella liquidazione dei compensi, e d'individuare un'unica percentuale in diminuzione e in aumento dei parametri. Fase studio al difensore che subentra[Torna su]
Merita di essere accolta la proposta del CNF, che non è stata inserita però nello schema del regolamento esaminato, che vuole riconoscere al difensore che subentra nell'attività di difesa, quando il procedimento è già in corso, il compenso per la fase di studio della controversia, anche se questa è questa è anteriore all'inizio del processo e anche se l'avvocato viene pagato dallo Stato, perché il cliente è stato ammesso al patrocinio gratuito. Compenso più elevato all'avvocato che concilia[Torna su]
Il CdS consiglia di rendere più incisiva la modifica che prevede l'aumento del compenso dell'avvocato in presenza della conciliazione giudiziale o transazione perché se la controversia termina prima della decisione è grazie all'attività degli avvocati. Il tutto nell'ottica di ridurre il contenzioso giudiziale che, come previsto dal PNRR, deve rappresentare l'ultima ratio. Per premiare gli avvocati che si adoperano per addivenire alla transazione bonaria della causa sembra preferibile la proposta originaria del Cnf "la quale prevede che, fermo il compenso già maturato, il compenso per l'attività di conciliazione e transazione è determinato nella misura pari a quella prevista per la fase decisionale (che in questa sede viene indicata solo come parametro quantitativo, e non certo per la assimilazione di un' attività a un'altra, come temeva il Ministero), aumentata di un quarto". Riduzione compenso per responsabilità processuale[Torna su]
Sulla seguente modifica "nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 75 per cento (rispetto all'attuale 50%) rispetto a quello altrimenti liquidabile" il CdS osserva che la formulazione sembra limitarsi al solo caso in cui la parte sia stata ammessa al gratuito patrocinio. La disposizione però deve avere una portata più ampia e deve essere più incisiva, per questo si suggerisce di sostituire il termine "liquidabile" con "spettante". In questo modo la riduzione è applicabile non ai soli casi in cui il compenso è liquidabile. Vocaboli più precisi per giudizi TAR e appalti pubblici[Torna su]
Per quanto riguarda la difesa innanzi al TAR, il Cds suggerisce di specificare che "è dovuto il compenso previsto dalla tabella 22 per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio, nonché il 50% del compenso relativo alla fase decisionale." In materia di contratti pubblici invece, per quanto riguarda la determinazione del valore della controversia si suggerisce di aggiungere alla formulazione della disposizione "l'utile effettivo e i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al 10 per cento del valore dell'importo dell'appalto" la specificazione "salvo che non sia ricavabile dagli atti di gara" per evitare il ricorso al criterio equitativo nella determinazione del danno emergente, ammissibile solo quando è impossibile o estremamente difficile provare il preciso ammontare del danno patito. Vigenza disposizioni: vale la regola della Consulta[Torna su]
Per quanto riguarda la vigenza temporale delle nuove e vecchie tariffe il CdS ricorda che la Consulta ha sancito questo importante principio: "laddove si tratti di liquidare onorari maturati all'esito di cause durante le quali si siano succedute tariffe professionali diverse, è necessario fare riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita." Entrata in vigore del provvedimento[Torna su]
Il CdS precisa che una fonte regolamentare non può, contrariamente a quanto contemplato nello schema, disporre della sua entrata in vigore, pertanto "l'articolo 7, in relazione a quanto disposto dall'indicato articolo 10 delle preleggi, deve essere modificato prevedendo che il termine di entrata in vigore del decreto è di quindici giorni da quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana." Leggi anche Le nuove tariffe forensi |
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