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Data: 22/02/2022 06:00:00 - Autore: Gabriella Lax
Pensioni, un aumento pieno dell'1,7%[Torna su]
Pensioni in crescita con un aumento lordo dell'1,7%. Il decreto dal titolo "Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2022, nonché valore della percentuale di variazione - anno 2021 e valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2020", adottato dal Mef di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione dell'art. 11, comma 1, del d.lgs. 503/1992, prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali e assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno, termine che, con effetto dall'anno 1995, è differito al 1° gennaio successivo di ogni anno (art. 14 della l. 724/1994). Il decreto interministeriale fissava in via previsionale la variazione percentuale applicata ai trattamenti pensionistici mensili con decorrenza dal 1° gennaio 2022. Pensioni 2022, la perequazione[Torna su]
L'Inps ha pubblicato una guida (in allegato) che contiene tutte le indicazioni e le tabelle utili. Evidenzia in primis che «La perequazione è il meccanismo di rivalutazione dell'importo pensionistico legato all'inflazione ossia all'aumento del costo della vita come indicato dall'ISTAT. Il fine che la legge intende perseguire è quello di proteggere il potere d'acquisto delle pensioni, compatibilmente con le esigenze di contenimento della spesa pubblica. Per questo, nel corso degli anni, sono stati adottati criteri differenti per operare la perequazione delle pensioni. In alcuni anni per le pensioni di importo più elevato è stato anche disposto il blocco dell'indicizzazione (ad esempio nel 2008 venne disposto il blocco della perequazione delle pensioni con importo superiore ad 8 volte il Trattamento Minimo). Dal 1° gennaio 1999 la perequazione si effettua in via cumulata. Cioè, ai fini dell'individuazione dell'indice di perequazione da attribuire, si prende a riferimento il reddito complessivo derivante dal cumulo dei trattamenti, erogati dall'INPS e dagli altri Enti presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati, per ciascun pensionato». Guardiamo alle differenze nei criteri di perequazione adottati per gli anni dal 2020 e quelli che verranno adottati per il 2022: i criteri di perequazione per l'anno 2020 prevedevano la suddivisione delle pensioni per 6 classi di importo complessivo e la perequazione dell'intero trattamento sulla base dell'indice di perequazione attribuito alla fascia di appartenenza. La perequazione riguarda tutti i trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza pubblica, ovvero dal FPLD, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalle gestioni sostitutive, esonerative, esclusive, integrative ed aggiuntive. Si applica sia alle pensioni dirette che a quelle ai superstiti (pensione di reversibilita? e pensione indiretta), indipendentemente dal fatto che esse siano integrate al trattamento minimo.
Incrementi per gli anni 2020/2022[Torna su]
Le diverse fasce sono calcolate in rapporto al trattamento minimo dell'anno precedente. A decorrere dal 1° gennaio 2022, si avra?: - una fascia per gli importi fino a 4 volte il trattamento minimo, alla quale sara? applicato un indice di perequazione del 100%; - una per gli importi superiori a 4 e fino a 5 volte il trattamento minimo, alla quale sara? applicato un indice di perequazione del 90%; - una per gli importi superiori a 5 volte il trattamento minimo, alla quale sara? applicato un indice di perequazione del 75%. Al crescere della fascia si riduce la percentuale applicata all'incremento dell'in- dice di variazione dei prezzi. Per gli anni 2020 e 2021, la percentuale relativa all'incremento dell'indice ISTAT e? applicata sulla base delle seguenti sei fasce: - 100% dell'adeguamento per le pensioni fino 4 volte il trattamento minimo; - 77% per le pensioni di importo superiore a 4 e fino a 5 volte il minimo; - 47% per i trattamenti superiori a 6 e fino a 8 volte il minimo; - 45% per le pensioni superiori a 8 e fino a 9 volte il minimo; - 40% per le pensioni piu? elevate. A legislazione vigente, in assenza di modifiche al quadro normativo, dal 1° gennaio 2022 tornera? ad applicarsi il meccanismo di perequazione della L. 388/2000, modificata dalla l. 160/2019 (legge di bilancio 2020). La rivalutazione, dunque, sara? applicata in misura pari al: 100% dell'inflazione, ovvero in misura piena, per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo; 90% dell'inflazione per le pensioni comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo; 75% dell'inflazione per le pensioni oltre 5 volte il trattamento minimo. |
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