Data: 25/02/2022 06:00:00 - Autore: Marco Sicolo

Il testo dell'art. 50 Costituzione

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"Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessit�."

La petizione nell'art. 50 della Costituzione

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L'istituto della petizione alle Camere si rif� ad analoghi istituti risalenti nel tempo e non ha mai trovato ampia applicazione, per quanto il suo utilizzo negli ultimi anni abbia trovato maggiore diffusione, anche grazie all'utilizzo delle moderne tecnologie che rendono sempre pi� semplice e immediato il contatto con le istituzioni.

La facolt� di rivolgere petizioni alle Camere � riconosciuta ad ogni cittadino o a gruppi di persone e il relativo diritto pu� essere esercitato senza l'osservanza di alcuna formalit�.

L'interesse che sta alla base della petizione deve trascendere quello dell'individuo e presentare quindi i caratteri dell'interesse collettivo, che rappresenti le istanze e le esigenze di un certo numero di persone.

Petizione e democrazia diretta

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Cos� come formulato, l'articolo 50 Costituzione � una diretta applicazione del principio di sovranit� popolare espresso dall'art. 1 Cost. e rappresenta, quindi, uno strumento di partecipazione alla vita pubblica e un mezzo di democrazia diretta.

In concreto, per�, l'efficacia delle petizioni trova ostacolo nel loro effettivo valore giuridico, privo di qualsiasi effetto vincolante, e si sostanzia al pi� come un suggerimento riguardo ad un argomento cui le istituzioni dovrebbero prestare attenzione.

Le Camere, infatti, pur essendo tenute ad esaminare ogni petizione loro inoltrata, non sono obbligate a prendere particolari provvedimenti in conseguenza della ricezione di ognuna. Pertanto, dopo un rapido esame in assemblea, ciascuna questione viene approfondita in sede di commissione e, qualora non ritenuta meritevole di considerazione per un eventuale progetto di legge, pu� essere archiviata.

Va ricordato che, a disposizione dei cittadini, la Costituzione prevede anche gli strumenti del referendum e dell'iniziativa legislativa popolare, prevista dall'art. 71 Cost., quando a proporre il progetto di legge siano almeno cinquantamila elettori.


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