Data: 26/02/2022 06:00:00 - Autore: Marco Sicolo

Il testo dell'art. 51 Costituzione

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Articolo 51 Costituzione:

"Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunit� tra donne e uomini. [8]

La legge pu�, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi � chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro."

Pari opportunit� nell'art. 51 Cost.

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La norma in esame � di fondamentale importanza all'interno dell'impianto costituzionale, perch� si ricollega ad alcuni dei pi� importanti principi sanciti dalla Carta e, grazie alla modifica intervenuta con legge costituzionale n. 1 del 2003, mette nero su bianco il principio delle pari opportunit� tra donne e uomini nell'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive.

Il primo comma, in particolare, � espressione del pi� generale principio di eguaglianza previsto dall'art. 3 Cost. e assicura a tutti i cittadini la possibilit� di accedere al pubblico impiego o di essere eletti, nel rispetto ovviamente dei requisiti di volta in volta previsti dalla legge (et�, assenza di cause di incompatibilit�, etc.).

Espressione del criterio delle pari opportunit� sono le c.d. quote rosa, con cui si riserva alle donne un determinato numero di seggi in occasione delle elezioni. Il principio di eguaglianza tra donne e uomini sul piano delle occasioni di lavoro trova applicazioni anche in ambito privato.

Il diritto alla conservazione del posto di lavoro in caso di elezione

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Particolare importanza riveste l'ultimo comma dell'art. 51 Costituzione, che mira a rendere effettivo il principio di eguaglianza riguardo all'accesso alle cariche elettive, garantendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In occasione della propria elezione, cio�, il cittadino vede sospeso il proprio rapporto di lavoro, nonch� il proprio diritto alla retribuzione, che riprender� regolarmente una volta scaduto il termine del mandato pubblico. Anche in tal caso, � evidente il rimando agli articoli 1 Cost. e 4 Cost., con riferimento al c.d. principio lavorista.


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