Data: 25/02/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Nuove Irpef e Irap: chiarimenti dall'Agenzia

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Con la circolare n. 4 del 18 febbraio 2022 (sotto allegata) l'Agenzia fornisce chiarimenti sulle novità fiscali contenute nella legge di bilancio che fanno riferimento a Irpef e Irap.

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Irpef: nuovi scaglioni

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L'Agenzia ricorda che in base alla riforma fiscale avviata gli scaglioni vengono ridotti da 5 a 4 e l'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  • fino a 15.000 euro, 23%;
  • oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%;
  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
  • oltre 50.000 euro, 43%.

Le imposte dovute variano di conseguenza da un minimo di 3.450,00 fino a 14.400 a cui va aggiunto il 43% sul reddito che supera la soglia dei 50.000,00 euro.

Detrazioni rimodulate

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In base al tipo di reddito cambiano anche le detrazioni. Vediamo in che modo.

Redditi da lavoro dipendente

In relazione ai redditi da lavoro dipendente e assimilati dal 1° gennaio 2022:

  • per redditi fino a 15.000 euro si applica la detrazione di Euro 1880,00 (in ogni caso non inferiore a 690 euro o, se a tempo determinato, a 1.380 euro);
  • per i redditi compresi negli scaglioni successivi si applica un sistema di calcolo che parte dalla detrazione di 1910,00 euro, fino ad arrivare ai redditi superiori di 50.000 euro che non beneficiano di nessuna detrazione.

Redditi da pensione

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione, spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

  • 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro;
  • di 700,00 euro base, aumentato in base a un calcolo specifico che tiene conto dei successivi scaglioni di reddito, fino a non prevedere alcuna detrazione se il reddito supera i 50.000 euro.

Redditi di lavoro autonomo e altri redditi

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi, come specificati:

  • su importi che non superano i 5.500,00 euro la misura della detrazione è di 1.265,00;
  • per redditi da 5.500,00 fino a 28.000 e per quelli da 28.0001 fino a 50.000 alla detrazione base di 500 euro va sommato un importo ulteriore;
  • nessuna detrazione per redditi che superano i 50,000 euro.

Nella circolare vengono poi illustrate le novità relative al trattamento integrativo post 1° gennaio 2022 rispetto a quello che veniva applicato anteriormente a questa data, quelle relative agli adempimenti dei sostituti e dei sostituiti d'imposta, mentre per i contribuenti senza sostituto d'imposta la circolare si occupa in primis di illustrare le modifiche alle detrazioni per i carichi di famiglia che conseguono all'entrata in vigore dell'assegno unico e universale per i figli a carico, con tabelle ed esempi, chiarendo che "le modifiche normative introdotte dalla legge di bilancio 2022 entrano in vigore il 1° gennaio 2022 e si applicano, quindi, a decorrere dal periodo d'imposta 2022 (modello 730/2023 o Redditi PF 2023)."

Irpef: differiti termini addizionali

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Si concede più tempo ad alcuni enti per deliberare eventuali maggiorazioni Irpef, in particolare:

  • le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno tempo fino al 31 marzo 2022 (rispetto al 31 dicembre 2021) per pubblicare la legge con cui fissare l'eventuale maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale;
  • rinviata dal 31 gennaio 2022 al 13 maggio 2022 (data limite) la trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale, per la pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it.

I comuni devono invece modificare scaglioni e aliquote dell'addizionale loro spettante entro i termini normativamente previsti.

Stop IRAP per le persone fisiche

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La circolare ricorda che la legge di bilancio 2022 ha disposto che "a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997."

Sono escluse dall'Irap anche l'impresa familiare e l'azienda coniugale non gestita in forma societaria, stante la natura di imprese individuali.

La decadenza dall'imposta comporta il venir meno per questi soggetti anche gli obblighi documentali, contabili, dichiarativi e di versamento riferiti sia all'acconto che al saldo, che permangono per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022.


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