Data: 26/02/2022 06:00:00 - Autore: T.B.

Il testo dell'art. 101 Costituzione

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Articolo 101 Costituzione: "La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge".

La magistratura

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Quella giurisdizionale è una delle tre massime funzioni dello Stato, accanto a quella esercitata rispettivamente dall'organo legislativo e dall'organo esecutivo. Essa consiste nell'applicazione della legge generale e astratta al caso concreto, da parte di un organo indipendente, terzo e imparziale, quale è la Magistratura, e nel rispetto delle garanzie del giusto processo.
In ossequio al principio di separazione dei poteri, risalente alla fine del XVIII secolo ed, in particolare, al filosofo francese Montesquieu, il potere giudiziario deve esercitare la sua funzione in maniera del tutto indipendente rispetto agli altri poteri statali.

Le garanzie costituzionali del potere giudiziario

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L'art. 101 rappresenta l'incipit di un titolo della Costituzione interamente dedicato alle garanzie di autonomia e indipendenza della funzione giurisdizionale, sia inquirente che giudicante. In un ordinamento democratico il giudice e il Pubblico Ministero sono soggetti soltanto alla legge, senza il rischio di subire interferenze esterne dal Parlamento, dal Governo o dalle parti del procedimento giudiziario.
Questo si traduce nella possibilità di sottoporre ad un giusto processo anche i rappresentanti del popolo, laddove ne sussistano le condizioni.

Art. 101, comma 1 della Costituzione

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In particolare, il comma 1 dell'art. 101 della Carta prevede espressamente che "la giustizia è amministrata in nome del popolo". Questa affermazione di principio comporta che i giudici non debbano rispondere delle sentenze né di fronte al potere legislativo, né di fronte al potere esecutivo. Tutti i provvedimenti che vengono pronunciati ogni giorno nelle aule dei tribunali, del resto, contengono nella premessa il riferimento a questa disposizione costituzionale e vengono emesse "In nome del popolo italiano".
Dal punto di vista storico, l'art. 101 della Costituzione si pone in netta antitesi rispetto alla previsione contenuta nello Statuto Albertino, secondo cui la giustizia era amministrata in nome del Re e i giudici dovevano rispondere di fronte alla massima Autorità.

Art. 101, comma 2 della Costituzione

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Il comma 2 conferma che "i giudici sono soggetti soltanto alla legge": il principio di legalità informa tutti i poteri dello Stato, compreso quello giudiziario a garanzia della sua indipendenza, terzietà e imparzialità. Queste sono tre caratteristiche irrinunciabili in uno Stato di diritto e incorporano sia un valore in termini assoluti, sia uno strumento indispensabile per assicurare l'effettiva tutela dei diritti dei singoli cittadini.
Il giudice è un soggetto terzo ed imparziale rispetto alle parti del processo e deve dimostrare equidistanza nella risoluzione della specifica controversia, applicando esclusivamente la legge e le altre fonti del diritto.


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