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Data: 04/03/2022 06:00:00 - Autore: T.B.
Il testo dell'art. 103 della Costituzione[Torna su]
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
I giudici speciali nell'ordinamento giuridico italiano[Torna su]
Il nostro sistema giudiziario è formato dal complesso degli organi dello Stato chiamati a "ius dicere" ovvero a risolvere una determinata controversia applicando la legge e le altre fonti del diritto. Oltre agli organi della giurisdizione costituzionale e ordinaria, nel nostro ordinamento sono previsti giudici speciali, indicati espressamente dall'art. 103 della Costituzione.
I giudici amministrativi[Torna su]
Gli organi di giustizia amministrativa sono rappresentati dai Tribunali amministrativi regionali (Tar), quali giudici di prima istanza, e dal Consiglio di Stato, quale organo di vertice di questa giurisdizione speciale, che riveste anche un importante ruolo nomofilattico nelle materie di rispettiva competenza.
La giurisdizione contabile[Torna su]
La Corte dei Conti e le relative sezioni regionali, in termini generali, hanno competenza in materia di contabilità pubblica e di responsabilità degli impiegati e dei funzionari dello Stato, come espressamente previsto dall'art. 103, comma 2 della Costituzione.
La giurisdizione militare[Torna su]
L'art. 103, comma 3 della Costituzione menziona, infine, i Tribunali militari quali giudici speciali che in tempo di pace sono competenti per i reati militari commessi dagli appartenenti alle forze armate, mentre in tempo di guerra, hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. |
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