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Data: 04/03/2022 06:00:00 - Autore: T.B.
Il testo dell'art. 107 della Costituzione[Torna su]
"I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario".
Il principio di inamovibilità[Torna su]
L'articolo 107 è rivolto a sancire una serie di garanzie e di prerogative ai membri della magistratura, sia essa inquirente che requirente, al fine di assicurarne l'indipendenza e consentire il pieno rispetto del principio di separazione tra i poteri dello Stato.
Art. 107, comma 2 della Costituzione[Torna su]
Il secondo comma dell'articolo 107 dispone che il procedimento disciplinare venga avviato dal Guardasigilli; in questo caso, la promozione del giudizio ha carattere facoltativo, a differenza dell'azione obbligatoria riconosciuta al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione secondo quanto disposto dal d.lgs. 109/2006.
Art. 107, comma 3 della Costituzione[Torna su]
Art. 107, comma 4 della Costituzione[Torna su]
Infine, a sostegno di un'indipendenza completa della magistratura, il quarto comma dell'art. 107 sottolinea l'applicazione al pubblico ministero delle medesime garanzie riconosciute alla magistratura giudicante.
Cenni storici[Torna su]
Alla base del dettato in esame, vi era la volontà dell'Assemblea Costituente di perseguire tre obiettivi principali in merito alla posizione dei magistrati. Precisamente, si trattava di: garantirne l'indipendenza da qualsiasi influenza derivante dal potere esecutivo, effettuare una differenziazione interna non su base gerarchica, regolamentare la posizione del pubblico ministero in seno all'ordinamento giudiziario. |
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