|
Data: 09/03/2022 06:00:00 - Autore: T.B.Il testo dell'articolo 109 della Costituzione[Torna su]
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
L'articolo in esame tratta del rapporto dinamico che intercorre tra la Polizia Giudiziaria e l'Autorità Giudiziaria, al fine di porre in essere in modo sincronizzato e coerente tutte le operazioni relative all'attività di indagine.
Cenni storici[Torna su]
L'approvazione del testo definitivo dell'articolo 109 fece seguito a una serie di argomentazioni tra correnti di pensiero opposte, in merito al tipo di relazione esistente tra la pubblica accusa e la Polizia Giudiziaria. Di fatti, vennero presentati diversi emendamenti aventi ad oggetto una differente concezione di tale rapporto e che possono essere distinti in due fattispecie.
La ratio dell'art. 109 Cost.[Torna su]
Come accennato, l'art. 109 sancisce la facoltà per la pubblica accusa di disporre della Polizia Giudiziaria nel garantire l'avvio e il prosieguo delle attività di indagine. Di fatti, la P.G. non deve essere intesa come un corpo autonomo, ma dipende dall'ufficio del Pubblico Ministero con in capo al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello il potere di sorveglianza e di iniziativa disciplinare.
Infine, si precisa che la Polizia Giudiziaria non svolge soltanto compiti inerenti all'attività di indagine, ma recepisce le segnalazioni relative a notizie di reato di sua iniziativa o da fonti esterne e impedisce che le fattispecie di reato stesse giungano a consumazione.
|
|