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Data: 01/03/2022 06:00:00 - Autore: T.B.
Il testo dell'art. 111 della Costituzione[Torna su] "La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione".
Il giusto processo regolato dalla legge[Torna su]
Con il passaggio da un processo inquisitorio ad uno di tipo accusatorio, il principio del giusto processo è una garanzia ormai imprescindibile all'interno del nostro ordinamento giuridico e si applica a tutti i tipi di procedimenti giudiziari, siano essi civili, penali o amministrativi.
Il contraddittorio tra le parti[Torna su]
Il fulcro di un processo equo è, anzitutto, il contraddittorio, sia in fase di formazione che di valutazione delle prove. La regola può essere derogata solo in caso di rinuncia da parte dell'imputato o ricorra una causa accertata di impossibilità di natura oggettiva alla realizzazione del contraddittorio o ancora per effetto di provata condotta illecita.
Il giusto processo in materia penale e garanzie costituzionali per l'imputato[Torna su]
Il principio del giusto processo diventa particolarmente pregnante in materia penale, dato che in quella sede entrano in gioco diritti fondamentali come la libertà personale dell'individuo.
La ragionevole durata del processo[Torna su]
Un processo giusto deve avere una durata ragionevole, come sancisce il comma 2 dell'art. 111. Questa è una garanzia per l'imputato ma anche per un corretto ed efficiente funzionamento del sistema giustizia, che riduca il rischio di uno spreco di risorse pubbliche.
Obbligo di motivazione e ricorsi contro i provvedimenti giurisdizionali[Torna su]
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati e questo ne consente il controllo giurisdizionale. In particolare, avverso le sentenze e i provvedimenti degli organi giurisdizionali ordinari e speciali che incidono sulla libertà personale, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. |
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