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Data: 01/03/2022 06:00:00 - Autore: T.B.![]()
Il testo dell'art. 111 della Costituzione[Torna su] "La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parit�, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel pi� breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facolt�, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale � regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non pu� essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si � sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilit� di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libert� personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, � sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si pu� derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione � ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione".
Il giusto processo regolato dalla legge[Torna su]
Con il passaggio da un processo inquisitorio ad uno di tipo accusatorio, il principio del giusto processo � una garanzia ormai imprescindibile all'interno del nostro ordinamento giuridico e si applica a tutti i tipi di procedimenti giudiziari, siano essi civili, penali o amministrativi.
Il contraddittorio tra le parti[Torna su]
Il fulcro di un processo equo �, anzitutto, il contraddittorio, sia in fase di formazione che di valutazione delle prove. La regola pu� essere derogata solo in caso di rinuncia da parte dell'imputato o ricorra una causa accertata di impossibilit� di natura oggettiva alla realizzazione del contraddittorio o ancora per effetto di provata condotta illecita.
Il giusto processo in materia penale e garanzie costituzionali per l'imputato[Torna su]
Il principio del giusto processo diventa particolarmente pregnante in materia penale, dato che in quella sede entrano in gioco diritti fondamentali come la libert� personale dell'individuo.
La ragionevole durata del processo[Torna su]
Un processo giusto deve avere una durata ragionevole, come sancisce il comma 2 dell'art. 111. Questa � una garanzia per l'imputato ma anche per un corretto ed efficiente funzionamento del sistema giustizia, che riduca il rischio di uno spreco di risorse pubbliche.
Obbligo di motivazione e ricorsi contro i provvedimenti giurisdizionali[Torna su]
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati e questo ne consente il controllo giurisdizionale. In particolare, avverso le sentenze e i provvedimenti degli organi giurisdizionali ordinari e speciali che incidono sulla libert� personale, � sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. |
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