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Data: 25/02/2022 06:00:00 - Autore: Gabriella Lax
Registro criptovalute attivo, cosa cambia[Torna su]
Il Registro degli operatori in criptovalute italiano sarà operativo ufficialmente dal prossimo 18 maggio. A comunicarlo una nota stampa dell'Organismo degli Agenti e Mediatori (Oam) del 18 febbraio 2022. Una novità che mette in evidenza come anche il nostro paese intende regolamentare le piattaforme di questo settore. Cosa cambierà per gli operatori? Essi dovranno fornire una lista con tutti i nominativi dei clienti e le relative operazioni agli enti governativi. Vai alla guida Registro criptovalute
Registro criptovalute attivo, chi sono i soggetti[Torna su]
La determinazione dell'OAM arriva dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo decreto ministeriale. Tutti i soggetti, già operativi, anche online, alla data di apertura del Registro, ed in possesso dei requisiti di legge (art.17-bis, comma 2, del D. Lgs 141/2010), avranno 60 giorni di tempo da tale data per comunicare la propria operatività in Italia e continuare ad esercitare l'attività senza dover attendere la pronuncia dell'OAM sull'iscrizione nel Registro. In caso di mancato rispetto del termine sopra richiamato, o di diniego all'iscrizione da parte dell'Organismo, l'eventuale esercizio dell'attività sarà considerato abusivo. I soggetti non ancora operativi alla data di apertura del Registro, invece, dovranno comunicare l'intenzione di operare in Italia, adeguandosi ai requisiti normativi sopra richiamati, e attendere la pronuncia dell'Organismo per poter operare legalmente in Italia.
Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute, le annotazioni[Torna su]
In seguito, l'Organismo avrà 15 giorni per verificare la regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata e disporre o negare l'iscrizione. Il termine dei 15 giorni potrà essere sospeso una sola volta, al massimo per 10 giorni se l'OAM ritiene la comunicazione incompleta o da integrare. Compito dell'Organismo sarà curare la chiarezza, la completezza e l'accessibilità al pubblico dei dati riportati nella Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute nella quale saranno tra l'altro annotati: il cognome e il nome del prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale o del prestatore di servizi di portafoglio digitale persona fisica ovvero la denominazione sociale e la sede legale o la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica in caso di soggetto diverso da persona fisica; l'indicazione della tipologia di servizio prestato, l'indirizzo dei punti fisici di operatività, compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o l'indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto. Su richiesta sarà l'Organismo a dover dare ogni informazione e documentazione detenuta alla luce della gestione della Sezione speciale del Registro a tutti i soggetti istituzionali impegnati nella lotta al riciclaggio e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Potranno essere richiesti i dati relativi alle operazioni effettuate dai soggetti iscritti sul territorio della Repubblica italiana: dati identificativi del cliente, dati sintetici relativi all'operatività complessiva di ciascun prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali e prestatore di servizi di portafoglio digitale per singolo cliente. |
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