Data: 25/02/2022 06:00:00 - Autore: Gabriella Lax

Registro criptovalute attivo, cosa cambia

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Il Registro degli operatori in criptovalute italiano sar� operativo ufficialmente dal prossimo 18 maggio. A comunicarlo una nota stampa dell'Organismo degli Agenti e Mediatori (Oam) del 18 febbraio 2022. Una novit� che mette in evidenza come anche il nostro paese intende regolamentare le piattaforme di questo settore. Cosa cambier� per gli operatori? Essi dovranno fornire una lista con tutti i nominativi dei clienti e le relative operazioni agli enti governativi.

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Registro criptovalute attivo, chi sono i soggetti

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La determinazione dell'OAM arriva dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo decreto ministeriale. Tutti i soggetti, gi� operativi, anche online, alla data di apertura del Registro, ed in possesso dei requisiti di legge (art.17-bis, comma 2, del D. Lgs 141/2010), avranno 60 giorni di tempo da tale data per comunicare la propria operativit� in Italia e continuare ad esercitare l'attivit� senza dover attendere la pronuncia dell'OAM sull'iscrizione nel Registro. In caso di mancato rispetto del termine sopra richiamato, o di diniego all'iscrizione da parte dell'Organismo, l'eventuale esercizio dell'attivit� sar� considerato abusivo.

I soggetti non ancora operativi alla data di apertura del Registro, invece, dovranno comunicare l'intenzione di operare in Italia, adeguandosi ai requisiti normativi sopra richiamati, e attendere la pronuncia dell'Organismo per poter operare legalmente in Italia.

Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute, le annotazioni

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In seguito, l'Organismo avr� 15 giorni per verificare la regolarit� e completezza della comunicazione e della documentazione allegata e disporre o negare l'iscrizione. Il termine dei 15 giorni potr� essere sospeso una sola volta, al massimo per 10 giorni se l'OAM ritiene la comunicazione incompleta o da integrare.

Compito dell'Organismo sar� curare la chiarezza, la completezza e l'accessibilit� al pubblico dei dati riportati nella Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute nella quale saranno tra l'altro annotati: il cognome e il nome del prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale o del prestatore di servizi di portafoglio digitale persona fisica ovvero la denominazione sociale e la sede legale o la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica in caso di soggetto diverso da persona fisica; l'indicazione della tipologia di servizio prestato, l'indirizzo dei punti fisici di operativit�, compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o l'indirizzo web tramite il quale il servizio � svolto.

Su richiesta sar� l'Organismo a dover dare ogni informazione e documentazione detenuta alla luce della gestione della Sezione speciale del Registro a tutti i soggetti istituzionali impegnati nella lotta al riciclaggio e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

Potranno essere richiesti i dati relativi alle operazioni effettuate dai soggetti iscritti sul territorio della Repubblica italiana: dati identificativi del cliente, dati sintetici relativi all'operativit� complessiva di ciascun prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali e prestatore di servizi di portafoglio digitale per singolo cliente.


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