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Data: 13/03/2022 09:00:00 - Autore: T.B.
Il testo dell'art. 110 della Costituzione[Torna su]
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
La ratio dell'art. 110 della Costituzione[Torna su]
L'articolo in esame pone l'attenzione su un aspetto fondante del nostro ordinamento giudiziario e, cioè, la netta separazione delle competenze tra il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della Giustizia.
Separazione tra CSM e Ministro della Giustizia[Torna su]
Sebbene entrambi i soggetti siano attinenti allo stesso potere dello Stato, quello giudiziario, in realtà il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della Giustizia sono due organi che si contraddistinguono da una diversa identità. Precisamente, il CSM è per sua natura un organismo indipendente e pone in essere un'attività di governo autonoma sulla magistratura. Invece, il Ministro della Giustizia è un soggetto politico che, di fatto, fa parte del Governo; è il responsabile politico dell'amministrazione della giustizia.
I compiti del CSM e del Ministro della Giustizia[Torna su]
Per quanto attiene le prerogative riconosciute a tali organi, il CSM è tenuto all'adozione dei regolamenti e delle misure necessarie ad assicurare la piena autonomia e l'indipendenza della magistratura. Dialoga con il Governo e con il Parlamento, presenta pareri sui disegni di legge in materia giudiziaria e formula le proposte circa gli aspetti più rilevanti dell'organizzazione e del funzionamento della giustizia.
L'interpretazione della Consulta[Torna su]
In un'ottica più approfondita, quando nell'art. 110 si parla di servizi relativi alla giustizia, la Corte Costituzionale ha voluto precisare che, con tale espressione, si vuole intendere come il Guardasigilli non sia tenuto soltanto ai compiti di funzionamento dei servizi e all'organizzazione concreta della magistratura (struttura interna degli uffici, dipendenti amministrativi, ecc.), ma sia chiamato a intervenire, altresì, su tutto ciò che attiene il merito dell'operato stesso dei magistrati e la loro assegnazione ai vari uffici giudiziari. |
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