|
Data: 01/03/2022 06:00:00 - Autore: T.B.
Il testo dell'art. 119 Costituzione[Torna su]
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
Autonomia finanziaria Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni[Torna su]
L'organizzazione costituzionale italiana prevede, accanto agli apparati dello Stato centrale, un complesso sistema di Regioni ed Enti Locali. A tali istituzioni è riconosciuta, e trattata dall'art. 119 comma I Cost., autonomia finanziaria.
Con detto termine si intende indicare il riconoscimento ai predetti organismi di risorse finanziarie necessarie per esercitare le loro competenze, anche attraverso tributi regionali e statali, nonché la libertà di stabilire come e in quali settori spendere le risorse che affluiscono nei loro bilanci.
Tale autonomia implica, quindi, che gli enti territoriali debbano avere entrate proprie e il potere di concorrere a determinarne la composizione e la quantità, nonché possano stabilire liberamente come spendere le risorse di cui dispongono.
Il fondo perequativo[Torna su]
Il fondo perequativo di cui al comma III dell'art. 119 Cost., costituito senza alcun obbligo di destinazione, è uno strumento che presenta il fine di evitare che tra i diversi Enti Locali e Regioni si creino - a causa di disomogenee capacità fiscali - degli disequilibri economico-sociali.
Per raggiungere tale scopo, proprio mediante il fondo perequativo, sono assegnati agli enti territoriali economicamente più deboli delle risorse aggiuntive.
Il federalismo fiscale[Torna su]
Oltre al fondo perequativo, il comma V dell'art. 119 Cost., prevede che lo Stato possa destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati enti, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale; ovvero per rimuovere gli squilibri economici e sociali; per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona e per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni.
Tale principio di intervento finanziario centrale - insieme al concetto di autonomia degli enti territoriali, con i connessi poteri di imposizione tributaria e di determinazione del modo in cui spendere le risorse disponibili - è tra gli elementi che compongono il c.d. federalismo fiscale, quale meccanismo fondamentale del nostro sistema di finanza pubblica.
L'indebitamento[Torna su]
Infine, il comma VI dell'art. 119 Cost., sancisce la possibilità per Regioni ed Enti Locali di ricorrere all'indebitamento, sempre nel rispetto del principio di bilancio e prevedendo un piano di ammortamento, per finanziare le spese di investimento.
Per indebitamento si intende l'ottenimento di risorse finanziarie mediante ricorso al credito di terzi, con l'obbligo - a scadenza - di restituire quanto ricevuto e una somma ulteriore a titolo di interessi. |
|