Data: 15/03/2022 09:00:00 - Autore: T.B.

Il testo dell'art. 135 Costituzione

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La Corte costituzionale � composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di universit� in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed � rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. L'ufficio di giudice della Corte � incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilit� a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalit� stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Corte Costituzionale: composizione

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La Corte Costituzionale � l'organo che presenta attribuzioni fondamentali, quali dichiarare l'illegittimit� delle leggi volute dal Parlamento o giudicare la responsabilit� penale del Capo dello Stato. Appaiono evidenti, quindi, le ragioni per le quali risulta fondamentale che la stessa abbia una composizione terza e imparziale.

La Corte � composta da 15 giudici cos� nominati: 5 eletti dal Parlamento in seduta comune, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'assemblea; 5 nominati dal Presidente della Repubblica, con controfirma apposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri; 5 eletti dalle supreme magistrature dello Stato, di cui 1 dal Consiglio di Stato, 3 dalla Corte di Cassazione e 1 dalla Corte dei Conti.

I membri della Corte Costituzionale, in virt� del fatto che dovranno interpretare ed applicare la Costituzione come testo normativo, dovranno avere dei requisiti tecnici elevati, di cui al comma II dell'art. 135 Cost.

Durata in carica e quorum

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Sempre al fine di garantire l'imparzialit� dei giudici della Corte, la durata del loro incarico � limitata a 9 anni. Il rinnovo della composizione della Corte � graduale: i giudici non scadono tutti insieme, ma uno alla volta.

La Corte funziona anche se non sono presenti tutti i suoi membri: � richiesto per� un quorum di 11 giudici, che scende a 9 per le deliberazioni non giurisdizionali.

Il Presidente della Corte Costituzionale

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Il Presidente � un giudice della Corte Costituzionale, eletto dalla stessa a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta (al terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra i due giudici pi� votati). Il suo mandato � triennale ed � rinnovabile, ma cessa qualora venga meno la sua carica di giudice costituzionale.

Chi assume tale ruolo avr� il compito di svolgere funzioni di rappresentanza esterna e di direzione amministrativa degli uffici.

La giustizia politica

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Con il termine giustizia politica si fa riferimento alla funzione della Corte Costituzionale che si occupa del giudizio sulle accuse - di alto tradimento e di attentato alla Costituzione - promosse contro il Presidente della Repubblica.

In questo caso � messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune e giudicato dalla Corte Costituzionale in composizione integrata da 16 membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti di cui all'art. 135, comma VII, Cost.

I giudici aggregati godono dello stesso status dei membri togati della Corte Costituzionale.


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