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Data: 04/03/2022 06:00:00 - Autore: Gianpaolo Aprea
Telecamere in condominio[Torna su] Ok alla telecamera per esigenze di custodia dell'esercizio commerciale anche senza l'autorizzazione dell'assemblea condominiale. è quanto ha deciso la Corte di appello di Catania con la sentenza n. 317/2022.
La vicendaIl Tribunale di Catania, rigettava la domanda proposta da alcuni condòmini. L'oggetto, il diritto di apporre telecamere a custodia e vigilanza dei beni e dell'accesso alle proprie botteghe, senza autorizzazione del condominio. Avverso detta sentenza viene proposto appello. Gli appellanti deducono l'erroneità della sentenza impugnata per violazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali e dell'art. 1122 ter del codice civile. Art. 1122 ter c.c.[Torna su]
La Corte ritiene che nel caso di specie non possa trovare applicazione l'articolo 1122 ter c.c. in quanto non si tratta di un impianto di videosorveglianza condominiale posto a salvaguardia di parti comuni. Esso è di proprietà esclusiva ed è posto a tutela di beni di proprietà del singolo condomino. Pertanto, l'istallazione delle telecamere non costituisce violazione di un diritto fondamentale dei condòmini. La conformazione dei luoghi pone chiaramente in evidenza che le botteghe, dove sono state istallate le due telecamere, si trovano, tutte, su un lato dell'edificio. Sono dotate pure di un ingresso autonomo, distinto dagli altri due, uno pedonale e l'altro carrabile, serventi tutte le unità immobiliari. Tutte le botteghe insistono su un lato del perimetro condominiale. Sono in posizione decentrata e distinta rispetto agli ingressi delle altre unità condominiali, in zona poco frequentata, delimitata da una recinzione in ferro. Lo spazio immediatamente fronti stante, seppure di proprietà condominiale, per la sua consistenza non è destinato a parcheggio dei condomini, ma costituisce un'area libera, che primariamente, serve da accesso alle botteghe. Tale circostanza rafforza, ed è compatibile, con l'istallazione delle due telecamere. Inoltre, la Corte osserva che la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che è escluso che vi sia violazione del diritto alla privacy nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell'area condominiale destinata a pianerottoli ovvero a scale condominiali, ovvero ancora a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all'uso di un numero indeterminato di persone. Installazione telecamera di videosorveglianza: lecita se proporzionata alle esigenze di tutela[Torna su]
L'installazione di telecamera di videosorveglianza è lecita laddove risulti proporzionata a quanto necessario per la tutela dell'incolumità fisica personale e famigliare, purché non violi, nell'ambito del necessario bilanciamento da operare tra diritti aventi entrambi tutela costituzionale, il diritto alla riservatezza di soggetti terzi. Nel caso di specie, la telecamera è puntata sul vialetto, facente parte di un'area comune, che consente di accedere alle abitazioni, rispettivamente, di proprietà dei ricorrenti e del resistente, ma non è in alcun modo provato che tramite la stessa si possa riuscire a vedere anche solo in parte all'interno della villetta dei ricorrenti. Dunque non risulta violato il diritto alla riservatezza degli stessi e deve essere rigettata la domanda per ottenere la disinstallazione di detta telecamera. Quanto sostenuto dal Condominio, a mente del quale le telecamere dovrebbero essere rimosse anche perché istallate sulla facciata, cioè su una parte comune dell'edificio, non è fondato, in quanto sul punto soccorre l'articolo 1102 c.c. Nel caso che ci occupa, invero, l'utilizzazione del bene comune fatta dagli appellanti, non altera affatto la destinazione del bene né compromette il diritto al pari uso da parte dei comproprietari, né della facciata né dell'andito condominiale frontistante le botteghe, e rispetta la proprietà esclusiva. La Corte di appello di Catania con sentenza n. 317 del 15/02/2022 dichiara il diritto di installare e mantenere le telecamere poste a vigilanza delle botteghe senza autorizzazione del condominio. Avv. Gianpaolo ApreaVico Acitillo n.160 - 80127 Napoli email: info@avvocatoaprea.it |
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