Data: 17/03/2022 07:00:00 - Autore: Gianpaolo Aprea

Opposizione tardiva al decreto ingiuntivo

[Torna su]

La mancata opposizione al decreto ingiuntivo da parte del condominio non impedisce l'opposizione del singolo condomino. Questo quanto emerge dalla recente ordinanza della Cassazione n. 5811/2022 (sotto allegata).

La vicenda

Ad un condomino veniva notificato un atto di precetto unitamente a decreto ingiuntivo, per il pagamento della quota a lui spettante per spese condominiali.

Il decreto monitorio era stato notificato all'amministratore del condominio e avverso lo stesso non veniva proposta opposizione.

Il condomino proponeva opposizione al precetto, evidenziando che il decreto ingiuntivo era stato notificato al precedente amministratore, revocato giudizialmente.

Il Tribunale partenopeo evidenzia che soltanto il condominio può proporre opposizione al decreto ingiuntivo.

Avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, il condomino ricorreva in Cassazione.

L'unico motivo del ricorso evidenzia che non si poteva ipotizzare una rappresentanza del condominio in capo all'amministratore al quale è stato notificato il decreto ingiuntivo, poiché era stato revocato dall'autorità giudiziaria nel 2013.

Condomini legittimati all'opposizione?

[Torna su]

Per il ricorrente, essendo l'amministratore destinatario della notifica privo della rappresentanza processuale del condominio, di conseguenza il Tribunale avrebbe dovuto ritenere legittimati alla opposizione i singoli condòmini.

In realtà, il Tribunale di Napoli ha richiamato nella motivazione una pronuncia della Suprema Corte che ha sostenuto che i singoli condòmini non sono legittimati a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio in una controversia relativa alla gestione di un servizio svolto nell'interesse comune. In quanto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto quella che ha proposto la domanda di ingiunzione e quella contro cui tale domanda è diretta.

La legittimazione del singolo condomino a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunciato a carico del condominio (nella specie, opposizione tardiva per la nullità della notifica del decreto) deve, tuttavia, discendere dalla considerazione che il decreto stesso possa estendere i propri effetti ed essere posto in esecuzione anche contro i condòmini, derivando dall'esistenza dell'obbligazione assunta nell'interesse del condominio la responsabilità dei singoli componenti in proporzione delle rispettive quote.

Rimedi dell'opposizione a precetto e tardiva al decreto

[Torna su]

La sesta sezione della Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha stabilito che al condomino al quale sia intimato il pagamento di una somma di danaro in base ad un decreto ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti del condominio, va riconosciuta la disponibilità dei rimedi dell'opposizione a precetto e dell'opposizione tardiva al decreto.

In particolare, debbono essere fatte valere mediante opposizione le ragioni di nullità del decreto ovverosia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare. Mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo.

Avv. Gianpaolo Aprea
Vico Acitillo n. 160 - 80127 Napoli
email: info@avvocatoaprea.it
Tutte le notizie