Data: 27/02/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Al dipendente non vaccinato metà stipendio

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Il TAR del Lazio, con l'ordinanza n. 1234/2022 (sotto allegata) accoglie la domanda del dipendente sospeso dal lavoro e dalla retribuzione perché non si è vaccinato, riconoscendogli un assegno alimentare pari alla metà dello stipendio e rinvia l'udienza per trattare il merito della questione a maggio perché è necessario contemperare la tutela della salute con il diritto allo stipendio dei lavoratori.

Anief, che è intervenuta ad adiuvandum in questo ricorso, invita coloro che sono stati sospesi dal lavoro perché non vaccinati a partecipare ai ricorsi al Presidente della Repubblica entro il 15 marzo, in attesa della decisione della Consulta sulla questione della sospensione della retribuzione, dichiarando l'intenzione di chiedere la metà dello stipendio anche per molti insegnanti sospesi.

Al TAR contro la sospensione dal lavoro e dallo stipendio

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Un Assistente Capo di Polizia Penitenziaria ricorre al TAR Lazio con l'intervento ad adiuvandum dell'Anief (associazione sindacale professionale) per chiedere l'annullamento del provvedimento del Dipartimento per la giustizia minorile da cui dipende, con cui è stata disposta la sua sospensione immediata dallo svolgimento dell'attività lavorativa.

Il dipendente chiede altresì l'annullamento degli atti precedenti, successivi, collegati, compresi decreti e leggi emanate durante il periodo emergenziale, che hanno disposto l'obbligo vaccinale. Domande a cui si somma quella per il risarcimento dei danni subiti.

Metà stipendio al dipendente sospeso

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Il TAR adito accoglie l'istanza cautelare e fissa per il 6 maggio 2022 l'udienza per la trattazione dl merito, così motivando: "Considerato che il ricorso richiede approfondimento di merito, in relazione ai profili di doveroso bilanciamento di valori costituzionali, tra la tutela della salute come interesse collettivo - cui è funzionalizzato l'obbligo vaccinale - e l'assicurazione di un sostegno economico vitale - idoneo a sopperire alle esigenze essenziali di vita, nel caso di sospensione dell'attività di servizio per mancata sottoposizione alla somministrazione delle dosi e successivi richiami, c.d. booster - tenuto conto che la sospensione è dichiaratamente di natura non disciplinare e implica la privazione integrale del trattamento retributivo. Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza cautelare, nel senso che al ricorrente sia corrisposto un assegno alimentare pari alla metà del trattamento retributivo di attività, confermando il decreto monocratico del 27/01/2022 n. 544, nei sensi indicati."


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