Data: 02/03/2022 06:00:00 - Autore: Gabriella Lax

Vendita tabacco ai minori: sanzioni amministrative

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Gli stati dell'Unione europea potranno comminare sanzioni amministrative, come la sospensione della licenza per 15 giorni, ai rivenditori che violano il divieto di vendita di tabacco ai minori. A stabilirlo la Corte di Giustizia Ue in una sentenza (Corte Ue C 452 2022 in allegato) pronunciandosi sul caso italiano delle sanzioni inflitte dall'Agenzie delle dogane ad un soggetto titolare di una licenza di rivendita di tabacchi, per aver venduto sigarette a un minore. L'Agenzia aveva deciso una sanzione amministrativa mille euro e la sospensione della licenza per di 15 giorni. Il soggetto aveva pagato la multa, ma impugnato la sospensione della licenza.

La convenzione quadro dell'Oms

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Sottolinea la Corte che la direttiva 2014/40/UE delega ai Paesi il potere di normare sulle sanzioni dirette a vietare il consumo di tabacco da parte dei minori. In questo contesto la convenzione quadro dell'Oms (FCTC) sulla lotta al tabagismo, approvata dall'Ue fa parte integrante del diritto dell'Unione. Per l'art. 16 della Convenzione ogni parte adotta e applica misure efficaci per vietare la vendita di prodotti del tabacco alle persone che non hanno raggiunto l'età prevista.

Per la Corte, le misure amministrative o repressive non devono eccedere i limiti di ciò che è appropriato e necessario alla realizzazione degli obiettivi della normativa. E il rigore delle sanzioni deve essere adeguato alla gravità delle violazioni, garantendo un effetto realmente dissuasivo. Tornando al fatto di specie, il legislatore italiano ha previsto un cumulo di sanzioni che consta nell'infliggere una sanzione pecuniaria e, in contemporanea, nel sospendere la licenza all'esercizio dell'attività di rivendita di tabacchi per 15 giorni.

Misure appropriate per proteggere la salute umana

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Nella sentenza della Corte Ue le misure dell'Agenzia sono appropriate per l'obiettivo di proteggere la salute umana, che prevale sul diritto dell'imprenditore di vendere prodotti del tabacco. di fatto, si legge in sentenza che, come nel caso di specie, «un sistema sanzionatorio come quello di cui trattasi nel procedimento principale, il quale prevede, oltre all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione della licenza all'esercizio dell'attivita? di rivendita di tabacchi dell'operatore economico interessato quale sanzione amministrativa accessoria, puo? notevolmente indebolire, se non anche far venir meno, le considerazioni economiche che potrebbero indurre rivenditori di prodotti del tabacco a vendere tali prodotti ai minori nonostante il divieto di vendita» quindi, per la corte «Le sanzioni previste dal legislatore italiano appaiono idonee, da un lato, a compensare il vantaggio economico perseguito mediante la violazione e, dall'altro, a indurre gli operatori economici a rispettare le misure che vietano la vendita dei prodotti del tabacco ai minori.

Il principio di proporzionalità

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La prima sezione della Corte dichiara che il «principio di proporzionalità deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che, per il caso di prima violazione del divieto di vendere prodotti del tabacco ai minori, prevede a carico dell'operatore economico che sia incorso in tale violazione, oltre all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione per un periodo di quindici giorni della licenza all'esercizio dell'attività di rivendita di tali prodotti, purche? detta normativa non ecceda i limiti di quanto e? appropriato e necessario alla realizzazione dell'obiettivo di proteggere la salute umana e di ridurre, in particolare, la diffusione del fumo tra i giovani.


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