Data: 10/03/2022 12:00:00 - Autore: Gabriella Lax

Piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione

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Sono state aggiornate dall'Inps le tavole per la determinazione degli oneri di ricongiunzione ai sensi della legge n. 45/90 a carico dei liberi professionisti che chiedono il pagamento rateale. tutti i chiarimenti nella circolare n.30 del 24 febbraio 2022. I piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione, relativi alle domande presentate nel corso del corrente anno 2022, in applicazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, devono essere predisposti in base ai coefficienti riportati nelle tabelle allegate alla circolare.

Rincaro della ricongiunzione per i liberi professionisti

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Destinatari sono i liberi professionisti che intendono trasferire la contribuzione in entrata o in uscita dalla cassa professionale. L'onere di ricongiunzione che ne deriva, in base all'art. 2, comma 3, della legge 45/1990, può essere effettuato ratealmente, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'Istat con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente. Nel 2021 il tasso di inflazione è stato pari a +1,9% e, pertanto, ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel 2022, l'Inps ha dovuto aggiornare le tabelle che determinano l'ammontare della rata mensile costante per il piano di ammortamento e la tabella che individua il debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell'estinzione del debito.

Concessione della dilazione di pagamento dell'onere di ricongiunzione

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Come si determina la rata di ammortamento mensile nel caso di concessione della dilazione di pagamento dell'onere di ricongiunzione? L'importo della rata si determina moltiplicando l'ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente riportato nella tabella I/2022 (in allegato) in corrispondenza del numero delle rate mensili concesse per l'ammortamento. In caso invece di determinazione del debito residuo da versare in unica soluzione nel caso in cui i pagamenti rateali vengano sospesi prima dell'estinzione del debito. Il coefficiente per la determinazione del debito residuo deve essere ricercato nella tabella II/2022 (in allegato) in corrispondenza del numero delle rate che l'assicurato avrebbe dovuto ancora pagare per perfezionare l'operazione di ricongiunzione, numero di rate che è ricavato come differenza fra il numero delle rate mensili originariamente concesse ed il numero di mensilità già corrisposte. La somma da versare, riferita alla data di scadenza dell'ultima rata pagata, si determina moltiplicando l'importo della rata per il coefficiente sopra indicato.


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