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Data: 01/03/2022 06:00:00 - Autore: T.B.![]()
Il testo dell'art. 118 della Costituzione[Torna su]
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Citt� metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princ�pi di sussidiariet�, differenziazione ed adeguatezza.
Ratio legis dell'art. 118 della Costituzione[Torna su]
Con le modifiche apportate dalla riforma del 2001, il nuovo art. 118 sancisce uno dei principi pi� importanti in tema di gestione delle funzioni amministrative nel nostro ordinamento. Si tratta del c.d. principio di sussidiariet�, secondo il quale le funzioni amministrative sono devolute in primis ai Comuni, in quanto enti pi� vicini ai cittadini e, quindi, organi in grado di rispondere meglio alle esigenze del popolo e del territorio che amministrano.
Art. 118 comma 1 della Costituzione[Torna su]
Il primo comma dell'articolo in esame definisce tre principi fondamentali, secondo cui attribuire l'esercizio delle funzioni amministrative nello Stato. Nel dettaglio:
Art. 118 comma 2 della Costituzione[Torna su]
L'articolo prosegue con il secondo comma, che sottolinea la tipologia di funzioni di cui sono titolari i Comuni, le Province e le Citt� Metropolitane. Il comma va letto in combinato disposto con l'art. 117, comma 2, lett. p), il quale definisce la disciplina delle funzioni esercitate dagli enti locali.
Art. 118 comma 3 della Costituzione[Torna su]
Con il terzo comma, l'art. 118 prosegue con il collegamento con l'art. 117 delineando le ipotesi per le quali gli enti non hanno piena autonomia nella gestione, ma devono coordinarsi con gli organi di governo superiori. Come ad esempio avviene in tema di beni culturali, la cui tutela spetta allo Stato, le attivit� da svolgere in concreto per la loro salvaguardia vanno concordate, appunto, con quest'ultimo.
Art. 118 comma 4 della Costituzione[Torna su]
L'articolo termina con il quarto comma, che sancisce il principio di sussidiariet� orizzontale, riconoscendo in capo ai cittadini la facolt� di svolgere attivit� connesse alla funzione amministrativa. Sebbene i titolari delle funzioni siano comunque gli enti pubblici, questi ultimi sono tenuti a favorire le iniziative private volte a soddisfare le necessit� della comunit� locale. |
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