Data: 01/03/2022 06:00:00 - Autore: T.B.

Il testo dell'art. 118 della Costituzione

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Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Cittą metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princģpi di sussidiarietą, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Cittą metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Cittą metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivitą di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietą.

Ratio legis dell'art. 118 della Costituzione

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Con le modifiche apportate dalla riforma del 2001, il nuovo art. 118 sancisce uno dei principi pił importanti in tema di gestione delle funzioni amministrative nel nostro ordinamento. Si tratta del c.d. principio di sussidiarietą, secondo il quale le funzioni amministrative sono devolute in primis ai Comuni, in quanto enti pił vicini ai cittadini e, quindi, organi in grado di rispondere meglio alle esigenze del popolo e del territorio che amministrano.

Art. 118 comma 1 della Costituzione

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Il primo comma dell'articolo in esame definisce tre principi fondamentali, secondo cui attribuire l'esercizio delle funzioni amministrative nello Stato. Nel dettaglio:
- principio di sussidiarietą verticale (il quale č andato a sostituire il precedente principio del parallelismo, che riconosceva l'esercizio delle funzioni amministrative all'organo che deteneva anche quelle di tipo legislativo);
- principio di differenziazione (secondo cui l'attribuzione della funziona amministrativa deve essere realizzata tenendo conto delle reali capacitą di governo dell'ente locale e delle sue peculiaritą);
- principio di adeguatezza (il quale presuppone l'idoneitą strutturale e organizzativa dell'ente amministrative nell'esercitare le funzioni attribuitegli).

Art. 118 comma 2 della Costituzione

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L'articolo prosegue con il secondo comma, che sottolinea la tipologia di funzioni di cui sono titolari i Comuni, le Province e le Cittą Metropolitane. Il comma va letto in combinato disposto con l'art. 117, comma 2, lett. p), il quale definisce la disciplina delle funzioni esercitate dagli enti locali.

Art. 118 comma 3 della Costituzione

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Con il terzo comma, l'art. 118 prosegue con il collegamento con l'art. 117 delineando le ipotesi per le quali gli enti non hanno piena autonomia nella gestione, ma devono coordinarsi con gli organi di governo superiori. Come ad esempio avviene in tema di beni culturali, la cui tutela spetta allo Stato, le attivitą da svolgere in concreto per la loro salvaguardia vanno concordate, appunto, con quest'ultimo.

Art. 118 comma 4 della Costituzione

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L'articolo termina con il quarto comma, che sancisce il principio di sussidiarietą orizzontale, riconoscendo in capo ai cittadini la facoltą di svolgere attivitą connesse alla funzione amministrativa. Sebbene i titolari delle funzioni siano comunque gli enti pubblici, questi ultimi sono tenuti a favorire le iniziative private volte a soddisfare le necessitą della comunitą locale.


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