Data: 16/03/2022 08:40:00 - Autore: T.B.

Il testo dell'art. 121 Costituzione

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Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potest� legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Pu� fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale � l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne � responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Il Consiglio Regionale

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Il Consiglio Regionale � il principale organo deliberativo della Regione, rispetto alla quale ne rappresenta le volont� mediante promulgazione di atti amministrativi e normativi. Tale istituzione, eletto dagli elettori regionali, � titolare della funzione legislativa, del potere di fare proposte alle Camere e delle altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalla Legge.

Il Consiglio Regionale, la Giunta Regionale e il Presidente della Giunta Regionale sono gli organi necessari, costituzionalmente, della Regione.

Tra le funzioni che si segnalano, si ricorda che il Consiglio Regionale pu� esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti ed approvata per appello nominale a maggioranza assoluta degli stessi.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio Regionale, con la conseguenza che si andr� a nuove elezioni per il rinnovo di entrambe gli Organi.

La Giunta Regionale

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La Giunta Regionale � l'organo esecutivo della Regione, ossia il titolare della funzione amministrativa, ma � diretta politicamente dal Presidente eletto, cui la Costituzione affida il potere di nominare e revocare i membri della stessa.

La Giunta � formata dal Presidente e da un numero fisso o variabile di membri, i quali sono nominati dal Consiglio Regionale, tra i suoi componenti. Sono gli Statuti a stabilire le modalit� di elezione.

Come gi� anticipato, alla Giunta Regionale sono attribuiti poteri amministrativi, esecutivi e di impulso legislativo. Lo strumento mediante il quale il Consiglio Regionale sindaca l'attuazione, posta in essere dalla Giunta, dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione � la revoca e la mozione di sfiducia.

Il Presidente della Giunta Regionale

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In capo a tale figura � racchiusa sia la Presidenza della Giunta che la Presidenza della Regione. A seguito delle riforme intervenute, come la L. Cost. 1/1999, il Presidente della Regione viene eletto a suffragio diretto e universale, a meno che lo Statuto Regionale non disponga diversamente.

Molteplici sono le funzioni in capo a tale organo: prima di tutto, di rappresentanza della Regione, partecipando, a titolo esemplificativo, alla conferenza Stato-Regioni o proponendo ricorsi, nei confronti di atti statali, avanti la Corte Costituzionale; di promulgazione delle Leggi Regionali; di emanazione dei Regolamenti Regionali; di proclamazione dei referendum regionali; di direzione politica della Giunta Regionale.

Infine, ha la possibilit� di convocare la Giunta, cos� esercitando quei poteri che sono tipici della direzione di un organo collegiale.


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