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Data: 16/03/2022 09:30:00 - Autore: T.B.
Il testo dell'art. 136 della Costituzione[Torna su]
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge [cfr. art. 134], la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
Ratio legis dell'art. 136 della Costituzione[Torna su]
Alla base del dettato dell'articolo 136 della Costituzione c'è la volontà di dare soddisfazione alla primaria esigenza di certezza del diritto all'interno del nostro ordinamento. Di fatti, nel momento in cui una norma viene dichiarata illegittima sotto il profilo costituzionale, questa perde totalmente di efficacia in merito a tutte le sue conseguenze future e nei confronti di tutti i cittadini (erga omnes).
Art. 136 comma 1 della Costituzione[Torna su]
Il primo comma dell'articolo in questione definisce l'effetto di una delle tipologie di sentenze più rilevanti della Corte Costituzionale. La pronuncia di incostituzionalità di una norma determina un effetto abrogativo immediato della stessa. L'articolo parla della perdita di efficacia già dal giorno successivo della dichiarazione di illegittimità costituzionale, proprio per rendere più celere possibile l'eliminazione di una disposizione che si trova in conflitto con la legge fondamentale dello Stato, quale è, appunto, la Costituzione.
Art. 136 comma 2 della Costituzione[Torna su]
L'articolo 136 continua con il secondo comma, il quale sottolinea come la Corte Costituzionale è chiamata a pubblicare e, soprattutto, a comunicare la pronuncia di illegittimità incostituzionale della norma a organi quali il Parlamento o il Consiglio regionale.
Le pronunce della Corte Costituzionale[Torna su]
La sfera delle pronunce della Corte Costituzionale è piuttosto ampia e non si limitano all'accoglimento o al rigetto di un quesito, ma, in alcuni casi, sono in grado di incidere significativamente sull'ordinamento giuridico. Ecco di seguito quelle più rilevanti: |
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