Data: 16/03/2022 08:50:00 - Autore: T.B.

Il testo dell'art. 137 della Costituzione

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Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilit� dei giudizi di legittimit� costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte costituzionale non e' ammessa alcuna impugnazione.

I giudizi di legittimit�

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Con il termine "giustizia costituzionale" si intende un sistema di controllo giurisdizionale del rispetto della Costituzione.

I modelli di controllo giurisdizionale delle leggi si dividono in grandi famiglie. La prima distinzione � tra "sindacato preventivo" e "sindacato successivo": in base alla entrata in vigore (o meno) della legge ci si trover� in un caso o in un altro. Il sistema a sindacato successivo attua un'ulteriore suddivisione in sistemi a "sindacato diffuso" e a "sindacato accentrato". Nei primi, ogni giudice pu� esaminare la compatibilit� della legge con la Costituzione, traendone le conclusioni che ritiene; nei secondi, invece, c'� soltanto un organo, ossia la Corte Costituzionale, che pu� compiere quel giudizio e dichiarare l'illegittimit� delle leggi.

Nei casi di sindacato diffuso, l'eventuale decisione di incostituzionalit� della legge avr� una efficacia inter partes, ossia limitata alle sole parti che hanno partecipato al contraddittorio.

Nell'ambito dei sistemi a sindacato accentrato, si distinguono due ulteriori modelli di giudizio, a seconda della via d'accesso ad esso: il "giudizio principale" e il "giudizio incidentale". Il giudizio principale nasce da un Ricorso che il cittadino, o determinati Organi, possono presentare direttamente alla Corte Costituzionale. E' uno strumento che serve a garantire i diritti e le prerogative costituzionali. Il giudizio incidentale, invece, si presenta per lo pi� come un incidente nel corso di un normale giudizio: il giudice, sospettando che la legge che sta per applicare sia illegittima, sospende il giudizio e presenta la questione alla Corte Costituzionale.

Cos� come previsto ai sensi del I comma dell'art. 137 Cost., forme, termini e condizioni di proponibilit� di tali giudizi di legittimit� sono disciplinati dalla legge costituzionale.

Decisioni della Corte Costituzionale e impugnazione

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Le decisioni della Corte sono di due tipi: sentenze e ordinanze. La sentenza definisce il giudizio in via definitiva, l'ordinanza � uno strumento interlocutorio che non esaurisce il rapporto processuale, ma serve per risolvere le questioni che sorgono nel corso del processo.

Le sentenze possono essere: cessazione della materia del contendere, inammissibilit�, accoglimento, rigetto, interpretative di rigetto e manipolative.

Le ordinanze, invece, possono essere di: manifesta infondatezza, manifesta inammissibilit� e restituzione degli atti al giudice a quo.

Il divieto di impugnazione, sancito al comma III dell'art. 137 Cost., sembrerebbe in contrasto con l'art. 111 Cost, il quale assicura il riesame di tutte le decisioni ostative della libert� personale. Tuttavia, riamane l'assunto per cui, ogni decisione della Corte non sia impugnabile.


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