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Data: 01/03/2022 06:00:00 - Autore: Gabriella Lax
Omesso versamento ritenute previdenziali, l'ordinanza ingiunzione[Torna su]
Sulla depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali arrivano, nella circolare n. 32 del 25 febbraio 2022 (in allegato), le indicazioni dell'Inps. Così come previsto dall'articolo 3 comma 6 del decreto legislativo 8/2016 l'Istituto ha fornito indicazioni operative per le missioni dell'ordinanza di ingiunzione è dell'ordinanza di archiviazione come previsto dall'articolo 18 della legge 689 del 81. Questa ordinanza ingiunzione ha come obiettivo l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 10.000 a 50.000 euro per gli omessi versamenti con l'importo non superiore a 10.000 euro annui. Se si dovesse oltrepassare quella cifra è previsto per il datore di lavoro interessato la reclusione fino a 3 anni e una multa fino a 1.032 euro.
Termini di pagamento[Torna su]
L'istituto chiarisce che è il pagamento della sanzione pecuniaria deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione. Il termine per il pagamento diventa di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero. In caso di presenza di un obbligato in solido il pagamento deve essere effettuato una sola volta o del trasgressore principale o dall'obbligato solido è libera entrambi.
Rateizzazione per le persone disagiate[Torna su]
Infine, nella circolare, l'Inps stabilisce che l'autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate che la sanzione venga pagata in rate mensili da 3 a 30. Potrà essere per questo motivo utilizzato il modello "SC97", sul sito Inps, seguendo il percorso "prestazioni e servizi" e "moduli". Se l'ufficio respinge la richiesta di rateizzazione il pagamento dovrà essere effettuato in un unica soluzione entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento di radiazione della richiesta. |
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