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Data: 08/03/2022 06:00:00 - Autore: T.B.
Il testo dell'articolo 127 della Costituzione[Torna su]
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale [cfr. artt. 134, 136 ] entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
Ratio legis dell'art. 127 della Costituzione[Torna su]
Così come modificato dalla legge costituzionale del 18 ottobre 2001, l'articolo 127 delinea il principio di parità giuridica sussistente tra Stato e Regione nel ricorrere alla Corte Costituzionale, nel momento in cui dovesse venire a crearsi un conflitto di attribuzioni delle competenze tra questi due soggetti.
Art. 127 comma 1 della Costituzione[Torna su]
Il primo comma dell'articolo 127 riconosce in capo al Governo la possibilità di sollevare una questione di legittimità costituzionale, laddove una legge regionale venga emanata su materie non rientranti tra quelle di sua competenza, ma spettanti allo Stato. Si tratta di una modalità con cui la Costituzione intende regolare i rapporti relativi all'esercizio della potestà legislativa riconosciuta allo Stato stesso, ma anche alle Regioni.
Art. 127 comma 2 della Costituzione[Torna su]
L'articolo prosegue con un secondo comma, che in merito assume non poca importanza. Di fatti, la disposizione riconosce anche in capo alla Regione la facoltà di adire alla Corte Costituzionale, impugnando una legge dello Stato o un atto avente forza di legge laddove questo sia lesivo delle competenze ad essa attribuite. |
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