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Data: 13/03/2022 07:00:00 - Autore: Roberta Aleo
L'articolo 32 della Costituzione nella sua duplice accezione[Torna su]
Il tema delle vaccinazioni obbligatorie, da sempre oggetto di dibattito, è tornato al centro dell'attenzione a seguito della campagna di vaccinazione contro il Covid-19, riproponendo l'annoso problema del delicato equilibrio tra due contrapposti valori: il rispetto della persona umana, da un lato, e l'interesse della collettività, dall'altro. Sebbene in astratto la Costituzione non vieti al legislatore di imporre ai cittadini la sottoposizione ad un determinato trattamento sanitario, questione che si pone è quella di verificare, in concreto e rispetto al singolo e specifico trattamento, se esso possa ritenersi ammissibile e compatibile con gli altri valori costituzionali che devono essere parimenti garantiti. In quest'ottica, la Corte costituzionale è stata chiamata più volte a pronunciarsi, nel corso del tempo, ed ha elaborato un importante percorso interpretativo volto a bilanciare i diritti e i doveri sanciti nella Costituzione. Principio fondamentale in materia di tutela della salute è l'articolo 32 della Costituzione, ai sensi del quale "1.La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. 2. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". La disposizione costituzionale in commento, come interpretata dal Giudice costituzionale, concepisce il diritto alla salute in una duplice accezione: positiva, come diritto alle cure, cui corrisponde il dovere dello Stato di perseguire il benessere psico-fisico dei propri cittadini, tramite interventi che devono essere ispirati, secondo unanime giurisprudenza, alla prevenzione ancor prima che alla cura delle malattie. Il diritto alla salute va altresì inteso, in accezione negativa, come insopprimibile diritto di ciascuno di rifiutare le cure, in ossequio al principio di autodeterminazione della persona umana in materia di trattamenti sanitari. Quest'ultimo principio è riconducibile agli artt. 2, 3 e 31 della Costituzione, ed è altresì sancito in numerose norme del diritto europeo e della Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, il cui art. 5 sancisce che "un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero e informato". Il diritto alla salute nell'accezione da ultimo indicata si ispira al principio personalista che, ponendo al centro la persona umana, si prefigge l'obiettivo di limitare il perimetro di intervento dei pubblici poteri nella sfera privata dell'individuo ponendo, quale limite invalicabile, il rispetto dei diritti inviolabili, anche a fronte di interessi pubblici. I limiti imposti nella materia in esame si spiegano alla luce del fatto che la salute rappresenta il diritto fondamentale per eccellenza, la premessa biologica affinché ciascuno, in virtù della propria integrità psico-fisica, possa esercitare tutti gli altri diritti presi in considerazione dall'ordinamento. Dall'indiscussa preminenza dei valori in gioco discende che un dato trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione solo se strettamente necessario alla tutela della salute come "interesse della collettività", oltre che del singolo.
Le sentenze della Corte costituzionale[Torna su]
Sul punto, la stessa Corte costituzionale ha da tempo affermato che "la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria" (sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990). Il tema del diritto alla salute e del connesso diritto di rifiutare il trattamento sanitario pone le maggiori difficoltà quando si tratta di vagliare la legittimità costituzionale degli obblighi vaccinali previsti dal legislatore. Sul punto, la Corte costituzionale, a partire dalle sentenze n. 307 del 1990 e n. 258 del 1994, ha precisato che il trattamento sanitario, per dirsi compatibile con il dettato costituzionale, deve essere reso obbligatorio con legge ordinaria del Parlamento e deve, altresì, rispondere positivamente a tre parametri. In particolare, un dato obbligo vaccinale è costituzionalmente legittimo solo se: a) «diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale; b) se vi sia la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili; c) se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio - ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica - sia prevista comunque la corresponsione di una "equa indennità" in favore del danneggiato». L'orientamento richiamato costituisce una pietra miliare nella giurisprudenza della Corte costituzionale, tanto da essere stato richiamato di recente nella sentenza n. 5 del 2018, ove la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (convertito dalla legge 31 luglio 2017, n. 119), che ha reso obbligatorie delle ulteriori vaccinazioni in età pediatrica e adolescenziale. Nella sentenza da ultimo richiamata la Corte costituzionale, richiamandosi ai propri precedenti, ha ribadito che "la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria". I vaccini "anti covid-19"[Torna su]
Chiarito in astratto quali siano i presupposti di legittimità costituzionale di qualsivoglia obbligo vaccinale, la questione che si pone in concreto è quella di accertare che i vaccini "anti Covid-19" soddisfino i criteri individuati dal Giudice costituzionale. Il primo presupposto – alla luce del quale il trattamento sanitario deve preservare e tutelare non solo la salute personale del soggetto che vi si sottopone, ma altresì la salute degli altri, costituisce un corollario del più ampio dovere di solidarietà previsto dall'art. 2 Cost., a tenore del quale "La Repubblica […] richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale". Ebbene, rispetto ai vaccini "anti Covid-19", l'interesse pubblico di tutela della salute collettiva risulterebbe soddisfatto ove il trattamento sanitario si rivelasse efficace nel prevenire l'insorgere della malattia nel soggetto che vi si sottopone e, soprattutto, nel prevenire l'infezione, impedendone in tal modo la trasmissione, aspetto rispetto al quale viene vagliato il rispetto del presupposto di legittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale. Dal momento che, ad oggi, le evidenze scientifiche hanno dimostrato la non adeguatezza dei vaccini "anti Covid-19" a prevenire l'insorgere dell'infezione e la trasmissione del virus, non può che ritenersi non integrato il requisito richiesto dalla Corte costituzionale consistente nella tutela della salute collettiva. Altro argomento di rilievo, che milita contro l'ammissibilità dell'obbligo vaccinale, è rappresentato dal fatto che non risultano evidenze scientifiche certe nemmeno sulla durata della protezione dei vaccini, come rilevato dall'EMA stessa. Gli ultimi rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità mostrano che, a sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale, l'efficacia dei vaccini nel prevenire qualsiasi diagnosi sintomatica o asintomatica di Covid-19 scende sensibilmente, evidenziando che, quanto più ci si allontanano temporalmente dalla somministrazione del vaccino, tanto più si può contrarre l'infezione e trasmetterla agli altri. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si deve evidenziare che le evidenze scientifiche di cui dispone al momento la Comunità scientifica dimostrano inconfutabilmente che il vaccino non è in grado di garantire, in misura sufficiente e soddisfacente, la protezione dall'infezione e conseguentemente e di evitarne la diffusione e la trasmissione. In conclusione, allo stato delle evidenze scientifiche, non risulta essere soddisfatto il primo presupposto che la Costituzione postula per la ragionevolezza e la legittimità dell'obbligo vaccinale. Quanto al secondo presupposto di legittimità costituzionale, deve farsi presente che la Corte costituzionale è ferma nel ritenere che il trattamento sanitario non debba incidere negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali conseguenze dell'intervento sanitario e, pertanto, tollerabili. Quanto ai vaccini "anti Covid-19", deve rilevarsi che, da un lato, il numero delle reazioni avverse (anche gravi o gravissime) che sono state registrate fin ora risulta essere rilevante e, dall'altro, che si dispone di dati del tutto relativi a causa del fatto che, parallelamente all'avvio delle somministrazioni di massa dei vaccini, non è stata avviata attività di farmacovigilanza attiva. Alla luce di quanto rilevato, non può non richiamarsi l'attenzione sul fatto che la libertà di scelta i materia di salute, strettamente correlata alla dignità della persona umana quale valore fondamentale dei moderni Stati di diritto, non possa essere subordinata all'interesse della collettività se non per gravi e fondati motivi ed in ossequio ai parametri di legittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale su cui, nel caso di specie, si incentrano i profili di maggiore criticità.
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