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Data: 10/07/2022 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Nuova famiglia del coniuge obbligato incide sul mantenimento dell'ex?[Torna su]
L'ex marito che, in virtù di quanto viene disposo in sede di separazione o divorzio, è obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento in favore della ex e della prole, ha convenienza a riaccompagnarsi e a fare altri figli? Qualora si rivolga all'autorità giudiziaria per chiedere la revoca o la riduzione del mantenimento alla ex e dei figli nati dalla relazione precedente, questa terrà conto del fatto che una nuova famiglia comporta dei costi e che quindi non può più fare fronte del tutto o in parte a tale obbligo? Sappiamo infatti che quando si parla di separazione e divorzio, per legge, è sempre possibile modificare le condizioni economiche disposte in dette sedi, se sopravvengono fatti tali da giustificarle. Vediamo se anche in questi casi funziona così. Nuovo matrimonio e figlio giustificano la riduzione del mantenimento[Torna su] Una coppia divorzia, l'unico figlio viene affidato a entrambi genitori, ma collocato presso la casa paterna e alla moglie viene riconosciuto un assegno mensile di 200 euro. La decisione viene appellata dal marito, che chiede la revoca dell'assegno di divorzio. La Corte d'appello riconosce alla moglie l'importo ridotto di 100 euro, perché in effetti il nuovo matrimonio dell'ex marito e la sua recente paternità hanno comportato un aggravamento degli oneri familiari a cui deve fare fronte, mentre l'ex moglie è proprietaria dell'appartamento in cui vive e anche se al momento non ha un lavoro stabile ha sicure potenzialità reddituali stante la giovane età, il discreto livello culturale, la capacità di parlare due lingue ed essendo la stessa parrucchiera professionale. La questione quindi che la Cassazione deve risolvere la seguente: la nascita di un figlio in seconde nozze del soggetto obbligato è un evento capace di comportare la revoca dell'assegno divorzio posta a suo carico? La Cassazione nella sentenza n. 6289/2014 risponde al quesito nel seguente modo: "Deve rilevarsi che secondo la giurisprudenza di questa Corte, ove, a sostegno della richiesta di diminuzione dell'assegno di divorzio, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti nuovi oneri. Se, quindi, la costituzione di una nuova famiglia non rappresenta un automatico presupposto che impone la rideterminazione dell'assegno di mantenimento, è altrettanto errato ritenere che il sistema normativo si basi su una considerazione di non necessarietà della scelta del coniuge obbligato. Al contrario, il diritto alla costituzione della famiglia è un diritto fondamentale anche nel contesto costituzionale e sovranazionale della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 1950 (art. 12), e come tale è riconosciuto anche dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 9), senza che sia possibile considerare il divorzio come limite oltre il quale tale diritto è destinato a degradare a livello di mera scelta individuale non necessaria. Nella specie, la circostanza di un nuovo matrimonio e della nascita di un figlio è stata correttamente valutata come giustificativa della modifica dell'assegno di mantenimento, in correlazione anche con l'altra circostanza dell'essere l'uomo onerato in via esclusiva del mantenimento del figlio nato dal primo matrimonio e dalla sua situazione reddituale." L'ex ha diritto di farsi una nuova famiglia[Torna su] La vicenda che è stata risolta dalla Cassazione in questo caso vede contrapposti, da un lato la ex moglie e la figlia nata in costanza di matrimonio e dall'altra l'ex marito e padre che, dopo essersi risposato, ha avuto due gemelli e chiede quindi la riduzione per il mantenimento della prima figlia. Le ricorrenti, nel contestare la richiesta di riduzione al mantenimento fanno presente che "la giurisprudenza (Cass. civ., n. 1595/2008) esclude che la formazione di un nuovo nucleo familiare con gli oneri che ne derivano possa determinare un allentamento dei doveri genitoriali nei confronti dei figli nati in precedenza" e che "alla luce della comparazione delle situazioni economiche dei due genitori risulta evidente la insussistenza dei parametri previsti dalla legge per la modifica del contributo al mantenimento della figlia." Non la pensano però nello stesso modo gli Ermellini, che nella pronuncia n. 14175/2016 fanno presente che: "Se e? vero che la giurisprudenza riconosce che la liberta? di formare una nuova famiglia dopo la separazione o il divorzio costituisce l'espressione di un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione e dall'ordinamento sovranazionale e se e? vero altresi? che la stessa giurisprudenza non riconduce automaticamente alla formazione di un nuovo nucleo familiare l'effetto di determinare una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati precedentemente alla nuova unione familiare e? altresi? pacifico che la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, determinando la nascita di nuovi obblighi di carattere economico, deve essere valutata come circostanza sopravvenuta che puo? portare alla modifica delle condizioni stabilite nella separazione o nel divorzio ovvero nel provvedimento del giudice in merito al mantenimento dei figli nati da una unione di fatto (cfr. Cass. civ. sezione 1, n. 6289 del 19 marzo 2014)." Assegno ridotto se la nuova famiglia provoca depauperamento[Torna su] Di parere non proprio contrario, ma sicuramente più ponderato il contenuto dell'ordinanza n. 21818/2021 della Cassazione. Nel caso di specie una coppia divorzia e l'autorità giudiziaria dispone a carico dell'uomo l'obbligo di corrispondere alla ex moglie un assegno mensile di 1.250,00 euro. Importo che viene confermato anche in sede di appello, alla luce dell'evidente divario economico dei coniugi, al quale l'uomo si oppone in sede di legittimità, anche perché nel frattempo lo stesso si è rifatto una nuova famiglia da cui è nato un figlio di tenera età, che deve crescere e di cui si deve occupare. Alle richieste dell'ex marito però gli Ermellini ribadiscono che: "questa corte ha, invero, più volte affermato che, ove a sostegno della richiesta di diminuzione dell'assegno di divorzio, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti nuovi oneri (...) dalle risultanze processuali non è emerso che la situazione economica dell'ex marito abbia ricevuto un sicuro depauperamento per effetto della formazione di un nuovo nucleo familiare, con la nascita di un figlio, non avendo (...) neppure dimostrato la dedotta situazione di impossidenza e di disoccupazione dell'attuale compagna. Di talché, a giudizio della Corte d'appello, non era stata acquisita agli atti la prova che il mantenimento del nuovo nucleo familiare fosse esclusivamente a carico del medesimo."
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