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Data: 05/03/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Colloquio di lavoro e "bella presenza": cosa vuol dire?[Torna su]
La "bella presenza" è un termine che viene utilizzato di frequente nel linguaggio dei reclutatori che cercano personale per un determinato impiego. La "bella presenza" in sostanza, per determinati tipi d'impiego, può rappresentare uno dei requisiti essenziali di cui deve essere in possesso il candidato o la candidata. Il termine, soprattutto in relazione ad alcuni tipi d'impiego, evoca indubbiamente un atteggiamento discriminatorio. In realtà quando i reclutatori chiedono la "bella presenza" il più delle volte non pretendono un fisico da modella o chissà quali caratteristiche fisiche. Ciò che viene richiesto è soprattutto la cura della propria persona. Un taglio e un colore di capelli troppo estrosi non si prestano a chi deve rivestire il ruolo dell'impiegato di banca, così come un abbigliamento trasandato e sporco non è consono a chi, ad esempio, vuole fare l'assistente alla poltrona di un dentista. Certi ambienti e contesti lavorativi richiedono una sorta di "divisa", intendendosi con questo termine anche un atteggiamento e un comportamento, che deve essere improntato alla gentilezza, cortesia, educazione e disponibilità. Chiunque in sostanza può essere di bella presenza, purché naturalmente le richieste non superino certi limiti. Assunzioni e bella presenza: cosa dice la legge[Torna su]
Fatte queste premesse di base e chiarito che il termine "bella presenza" spesso viene mal interpretato da chi si candida a una certa posizione lavorativa, vediamo cosa dice la legge al riguardo, ossia se è previsto un divieto espresso per il reclutatore di chiedere la "bella presenza" a chi si candida a una certa posizione lavorativa. Iniziamo col dire che sono diverse le norme di legge che vietano in generale al reclutatore e al datore di lavoro di tenere, anche in fase di selezione, una condotta discriminatoria nei confronti dei candidati. Vediamo quali sono. Limiti per agenzie e soggetti pubbliciLa prima norma di sicuro interesse per l'argomento in oggetto è l'art 10 del D.lgs. n. 276/2003 che da "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30". Detto articolo, al comma 1 prevede infatti che "E' fatto divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla eta', all'handicap, alla razza, all'origine etnica, al colore, alla ascendenza, all'origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute nonché a eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento della attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa. È altresì fatto divieto di trattare dati personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo." Analizzando con attenzione la norma si rileva che le ragioni per le quali la legge ritiene la condotta del selezionatore come discriminante non hanno a che fare con l'aspetto fisico della persona, ma al sesso, alla razza, alla lingua e al pensiero. C'è chi però, in dottrina, non esclude che un'interpretazione estensiva dell'art. 10 del D.Lgs. 276/2003 potrebbe comprendere al suo interno la discriminazione legata all'aspetto fisico. La richiesta della bella presenza sarebbe quindi lecita solo se tale caratteristica è in grado di riflettersi sulle modalità di svolgimento della attività lavorativa o se costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento di un certo lavoro. Pensiamo agli addetti alle pubbliche relazioni, al front office con clienti o più semplicemente a modelle e modelli. Codice delle pari opportunità e divieto di discriminazionePoiché in genere, il requisito della "bella presenza" è richiesto soprattutto alle candidate donne vediamo se il Codice della pari opportunità, di cui al decreto legislativo n. 198/2006 contiene qualche riferimento al riguardo. La norma d'interesse in questo caso è l'art. 27 "Divieti di discriminazione nell'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e nelle condizioni di lavoro" che al comma 1 dispone che "È vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale (…)." Interessante però è anche il comma 6 di detta norma, il quale dispone che "Non costituisce discriminazione condizionare all'appartenenza a un determinato sesso l'assunzione in attività della moda, dell'arte e dello spettacolo, quando ciò sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione." Una disposizione che porta anche a riflettere sul requisito della "bella presenza", che soprattutto in relazione ai settori menzionati della moda e dello spettacolo, è in effetti un requisito connaturato al tipo di attività. È lecito chiedere la "bella presenza" in fase di selezione?[Torna su]
Dall'analisi delle due disposizioni e di altre, che riguardano sempre il mondo del lavoro, emerge che non esiste un divieto espresso per il reclutatore d'indicare il requisito ella bella presenza, soprattutto se, come precisato all'inizio, con lo stesso si intende fare riferimento alla cura della persona dal punto di vista dell'igiene, dell'abbigliamento e dell'acconciatura, che devono essere consoni all'ambiente di lavoro. La "bella presenza" diventa discriminatoria quando la bellezza estetica è finalizzata al desiderio del datore di circondarsi di persone di aspetto gradevole, anche se tale requisito prescinde del tutto dalle mansioni a cui sono addetti. Pensiamo a chi lavora in fabbrica e deve indossare dispositivi di protezione per il volto o a chi lavora in un ufficio ed è addetto a mansioni esecutive che non prevedono alcun contatto con il pubblico. In questi casi il requisito della "bella presenza" in senso stretto, come aspetto fisico gradevole, prescinde dalle mansioni che devono essere eseguite, per cui, se posto come requisito fondamentale per l'assunzione, possono ricorrere gli estremi della discriminazione. |
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