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Data: 18/03/2022 17:00:00 - Autore: T.B.
Il testo dell'art. 115 della Costituzione
[Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.]
L'abrogato art. 115 della Costituzione
L'art. 115 della Costituzione riconosceva alle Regioni lo status di ente locale autonomo, titolare di propri poteri e funzioni, in conformità ai principi fissati dalla Carta. Il contenuto della disposizione, abrogata dall'art. 9, secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è oggi confluito nell'art. 114, il quale dà pieno riconoscimento non solo alle Regioni, ma anche agli enti locali minori, come Comuni, Province e Città metropolitane.
La riforma del Titolo V della Costituzione
La legge costituzionale n. 3 del 2001 ha modificato profondamente l'intero Titolo V della Costituzione, riconoscendo le autonomie locali quali enti esponenziali preesistenti alla formazione della Repubblica, nel pieno rispetto dell'art. 5 della Carta. Oltre a innovare il riparto di competenze tra Stato e Regioni di cui all'art. 117, la riforma è intervenuta anche sui poteri riconosciuti alle Regioni. Già l'abrogato art. 115 sanciva la titolarità in capo all'ente di propri poteri e funzioni, ma è con la riforma del 2001 che questi sono stati accentuati. L'art. 114, che ha recepito il contenuto dell'art. 115, non fa riferimento solo a poteri e funzioni, ma anche alla possibilità della Regione di dotarsi di un proprio Statuto, quale fonte del diritto che disciplina l'organizzazione interna e detta le regole fondamentali a cui gli organi regionali dovranno attenersi nell'esercizio della loro attività.
Il principio di sussidiarietà verticale
L'abrogazione dell'art. 115 e il riconoscimento degli enti locali minori di cui all'art. 114 sono espressione dell'attuazione nel nostro ordinamento del principio di sussidiarietà verticale, mitigato dai principi di adeguatezza e differenziazione. Anzitutto, gli enti locali, dai più piccoli ai più grandi, hanno pari dignità a livello costituzionale. Inoltre, lo svolgimento delle funzioni pubbliche deve essere svolto a partire dall'ente più piccolo, in quanto più vicino ai cittadini. L'intervento dell'ente superiore si giustifica solo nel caso in cui sia più adeguato a soddisfare i bisogni della collettività o in base a particolari esigenze di differenziazione territoriale e sociale.
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