Data: 27/03/2022 12:00:00 - Autore: T.B.

Il testo dell'articolo 128 della Costituzione

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[Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.]

L'abrogato art. 128 della Costituzione

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L'art. 128 della Carta � stato abrogato per effetto della legge costituzionale n. 3 del 2001, la quale � intervenuta drasticamente sull'intero Titolo V.
Il contenuto della disposizione in commento, cos� come quello dell'art. 115, � stato trasposto nell'attuale art. 114, con conseguente ridefinizione dei rapporti tra Stato ed enti locali ma anche tra enti locali stessi.
Nello specifico, l'art. 128 prevedeva che le Province e i Comuni sono enti autonomi, in conformit� ai principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.

La riforma del 2001

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La legge costituzionale n. 3 del 2001 � intervenuta sul Titolo V della Costituzione, al fine di attuare in maniera piena il principio di autonomia degli enti locali, i quali oggi trovano una pi� specifica collocazione all'interno dell'art. 114.
In ossequio a quanto previsto dall'art. 5 della Carta, la riforma garantisce piena dignit� a tali enti, i quali vengono menzionati a partire dai pi� piccoli, ovvero i Comuni.
Nell'art. 114 della Costituzione viene, altres�, introdotto il riferimento alle Citt� metropolitane, quale ente intermedio tra Province e Regioni, sconosciuto al dettato costituzionale prima della riforma.
La piena autonomia degli enti locali viene attuata attraverso il riconoscimento di poteri pregnanti, anzitutto di natura legislativa e regolamentare, ma anche statutaria e finanziaria.

Il decentramento amministrativo

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La legge costituzionale n. 3 del 2001, in altri termini, d� piena attuazione al c.d. decentramento amministrativo "a Costituzione invariata".
In attuazione del principio di sussidiariet� verticale, di derivazione comunitaria, le funzioni amministrative devono essere svolte a partire dall'ente pi� piccolo, in quanto pi� vicino ai cittadini e presuntivamente pi� idoneo a soddisfare le esigenze della collettivit�.
L'intervento dell'ente superiore � legittimato solo nel caso in cui si dimostri pi� adeguato a soddisfare i bisogni della comunit� di riferimento o laddove sia necessario per esigenze di differenziazione territoriale e sociale.


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