Data: 26/03/2022 11:30:00 - Autore: T.B.

Il testo dell'articolo 122 della Costituzione

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Il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilit� e di incompatibilit� del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonch� dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princ�pi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno pu� appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, � eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Il sistema di elezione degli organi della Regione

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L'art. 122 della Costituzione contiene alcune regole generali sui rapporti tra gli organi della Regione e, in particolare, sui sistemi di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta, nonch� dei consiglieri regionali.
Al comma 1, nello specifico, la disposizione in commento prevede la riserva di legge regionale in materia di sistema di elezione, casi di ineleggibilit� e di incompatibilit� del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonch� dei consiglieri regionali, seppur nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge statale.
Il testo � stato profondamente innovato dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, in quanto l'assetto previgente riservava alla legge dello Stato la competenza in queste materie.
Inoltre, nessuno pu� appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo, come specificato al comma 2.

Il Consiglio regionale e il Presidente del Consiglio

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Il Consiglio regionale � uno dei tre organi costituzionalmente necessari della Regione, titolare del potere deliberativo: ad esso spetta, in linea generale, la potest� legislativa e regolamentare nelle materie di competenza della Regione.
Il Presidente viene nominato nella prima seduta del Consiglio tra i suoi componenti, ai sensi dell'art. 122, comma 3 della Costituzione.
Per i consiglieri regionali, peraltro, � prevista una garanzia analoga a quella prevista dall'art. 68, comma 1 per i parlamentari: essi non possono essere ritenuti responsabili dei voti espressi e delle opinioni date nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale

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Prima della riforma del 1999, era il Consiglio ad eleggere il Presidente della Giunta regionale e a rimuoverlo tramite una mozione di sfiducia.
Dopo la legge costituzionale n. 1 del 1999, all'implementazione del grado di autonomia concessa alle Regioni, si � accompagnata la scelta di privilegiare l'elezione popolare del Presidente della Giunta.
L'art. 122, ultimo comma, specifica che il Presidente della Regione � eletto a suffragio universale e diretto, nonostante rimanga ferma la possibilit� per i singoli statuti di disporre diversamente.
Lo Statuto pu� prevedere un sistema di elezione diverso purch�, come specificato dalla Corte costituzionale, questo non si trasformi in un abuso del diritto, ovvero nel mezzo per aggirare altri principi di rango costituzionale.


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