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Data: 18/03/2022 18:00:00 - Autore: Stefano Raffaele Collazzo
La formulazione della domanda[Torna su]
Instaurare un procedimento davanti all'Autorità giudiziaria competente necessita imprescindibilmente della formulazione di una domanda specifica. Preliminarmente si tratta di una richiesta ben definita che tenga conto e inquadri dettagliatamente l'an e il quantum, il 'se dovuto' e il 'quanto dovuto', e che nel corpus strutturale dell'atto individui e, dunque, renda valutabile e conseguentemente accoglibile il petitum e la causa petendi.
Più nel dettaglio, quando si richiamano gli elementi oggettivi dell'azione in diritto processuale civile, a titolo di esempio, il ricorrente, a pena di inammissibilità della richiesta con inevitabile rigetto della domanda formulata, deve necessariamente incentrare la propria azione sulla individuazione dell'oggetto della domanda e sulla ragione della domanda stessa: petitum e causa petendi. Con dovizie di particolari e minuziose ricostruzioni fattuali, supportandone l'assunto di parte con prove documentali ad hoc, il soggetto che ricorre in giudizio al fine di vedere comprovata e, dunque, appurata, la configurazione di un danno a suo sfavore che ne ha causato un inopinabile pregiudizio economico, patrimoniale, nonché personale in termini morali-esistenziali, dovrà preoccuparsi di formulare una domanda che nell'immediato inquadri la fattispecie sulla quale incentrare l'intera domanda. E, contestualmente, assicurare, per il buon esito della richiesta stessa, la produzione di documenti in grado di suffragare, con un alto grado di incidenza, la motivazione che ne ha stimolato l'azione proposta e la ragione giuridica della richiesta.
Il deposito dell'atto e l'iscrizione a ruolo[Torna su]
Ciò premesso, una volta individuati gli elementi oggettivi summenzionati e avendone rispettato pedissequamente la prospettazione fattuale, giuridica e, pacificamente, procedurale, inevitabile risulterà, per l'instaurazione del procedimento, proseguire con il deposito dell'atto presso l'Autorità competente e mediante il portale dei servizi a ciò deputato. L'atto introduttivo del giudizio, in formato pdf (si badi, creato originariamente e non scansionato) dovrà essere depositato unitamente ai documenti cosiddetti 'allegati' (questi, invece, di imprescindibile scansione), tra i quali imperativa risulterà essere la procura alle liti, ossia il documento comprovante il conferimento di incarico ad un legale e in assenza del quale il deposito del ricorso non potrà dirsi 'pronto' e, pertanto, in grado di essere finalizzato con la conseguente trasmissione della domanda alla Cancelleria per la creazione del fascicolo. Oltre ai richiamati passaggi afferenti agli atti e ai documenti, importante sarà: in primis, la creazione del numero di isrcrizione a ruolo della causa, mediante selezione e assegnazione automatica per come prevista dal portale dei servizi telematici, di modo che la Cancelleria possa assegnare alla domanda depositata uno specifico numero di procedimento; in secundis, il pagamento delle spese giudiziali, vale a dire, del contributo unificato per l'avvio del procedimento e dell'eventuale marca da bollo, quale spesa di cancelleria. Tali pagamenti possono essere effettuati secondo due distinte ma ugualmente riconosciute modalità: o a mezzo F23 con conseguente scansione del pagamento e inserimento tra i documenti allegati, oppure mediante pagamento con carta di credito e contestuale 'trasporto' della prova di avvenuto pagamento direttamente nel fascicolo telematico creato.
La firma digitale dell'atto principale e dei relativi documenti[Torna su]
Una volta completato l'inserimento dell'atto principale e di ogni suo irrinunciabile allegato, così come dettagliatamente riportato nel precedente punto, dovrà procedersi, da parte del legale che effettua il deposito e mediante la firma digitale già acqusita dal sistema in forza della registrazione del professionista sulla piattaforma ad hoc (Consolle Avvocato), con la sottoscrizione (intesa quale firma a margine) rispettivamente dell'atto, della procura alle liti, della nota di iscrizione a ruolo e della prova di pagamento delle spese giudiziali e di cancelleria (contributo unificato e marca da bollo). Completata tale importante azione il portale telematico richiederà, sul finale, la 'visualizzazione del confronto', ossia il controllo sulla conformità dell'atto che si sta depositando, e coerentemente la spunta sulla 'presa visione dei documenti che si stanno inoltrando'.
Esito dell'iscrizione a ruolo e del deposito dell'atto[Torna su]
Al termine di tale ulteriore e definitivo passaggio il sistema telematico approverà la creazione del fascicolo telematico precisando che lo stesso è pronto per l'invio e, dunque, per il deposito in Cancelleria. Successivamente all'invio della 'busta', il sistema produrrà una nota informativa con la quale verrà dichiarato 'invio effettuato con successo'. Inoltre, in maniera del tutto combinata e strettamente correlata, il sistema di posta elettronica certificata del Tribunale invierà, al legale che ha effettuato il deposito, una triplice email comprovante l'invio, l'attestazione temporale (fondamentale ai fini dell'avvenuto deposito) e l'esito sulla ricezione da parte della Cancelleria del Tribunale con la dicitura 'Controlli terminati con successo. Busta in attesa di accettazione' (espressa con Codice esito 1). Solo in un momento successivo, ossia quando la Cancelleria di destinazione avrà provveduto ad aprire il deposito e a scaricarlo per la creazione del fascicolo telematico e all'assegnazione del numero di ruolo, al legale verrà inviata la quarta ed ultima pec recante 'Accettazione avvenuta con successo' (Codice esito 2).
La sola ed unica regola da seguire pedissequamente in punto al deposito di un atto e alla creazione di un fascicolo telematico, pertanto, sarà rappresentata dal rispettare fedelmente ogni singola e obbligatoria prassi codicistica e procedurale al fine di garantire il buon esito sul deposito dell'atto principale.
Stefano Raffaele Collazzo Studio Legale Vitulo 0510827368
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